domenica 11 maggio 2025

pc 11 maggio - Genova Antifascista risponde alle parate nazifasciste protette da stato e e governo

 150 partecipanti di cui un’ottantina i genovesi. Indagini anche a Milano e Roma, ma per la Cassazione non è vietato a meno che non ci sia il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista

La manifestazione di ieri a Genova è solo l’ultima di molte altre che si susseguono ogni anno

soprattutto nel caso di commemorazioni per militanti di estrema destra uccisi che si ripetono uguali a se stesse. Plotoni schierati, teste rasate, giubbotti neri e saluti fascisti. E’ successo a gennaio a Roma per il ricordo della strage di Acca Larentia. Erano milletrecento quest’anno. Sempre a Roma per la commemorazione di un anno fa, la Procura ha chiesto – qualche giorno fa – il rinvio a giudizio di 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound. I pm contestano le violazioni delle leggi Scelba e Mancino che sanzionano frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

Pochi giorni fa a Milano nella manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 erano stati in duemila con il braccio teso.

Legge Scelba e legge Mancino:  la Cassazione con una sentenza ha di fatto sdoganato e favorito queste manifestazioni, oggi ampiamente all'ombra del Governo Meloni

Un anno fa le Sezioni unite della Corte di Cassazione, su ricorso di alcuni imputati che erano stati condannati in appello per aver fatto il saluto romano a Milano nel corso di una commemorazione per Ramelli, hanno depositato una sentenza in cui si afferma il principio secondo il quale “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645” (legge Scelba, ndr) “ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista” vietata dalla Costituzione.

Secondo la Cassazione quindi le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé non possono essere penalmente punite sulla base della legge Scelba (sarebbero una libera manifestazione del pensiero): sono penalmente rilevanti solo quando possano determinare il pericolo concreto della ricostituzione del partito fascista, da verificarsi con riguardo al momento, all’ambiente e al contesto in cui sono compiute.

L’articolo 5 della legge Scelba dice che “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista” potrà essere punito con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 516 euro, unitamente alla perdita dei diritti politici e l’interdizione dai pubblici uffici. 

Anche legge Mancino (legge 205 del 1993) viene utilizzata spesso dalle procure per pure questo tipo di manifestazioni neofasciste. La legge è nata per recepire quanto inserito nella convenzione di New York a proposito della soppressione di tutte le forme di discriminazione razziale. Nel dettaglio l’articolo 2 vieta, “il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Ma la Cassazione dice che anche in questo caso devono essere comprovati “programmi concreti ed attuali di discriminazione razziale o violenza razziale”

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