sabato 10 novembre 2018

pc 10 novembre - LOTTA IN TUTTE LE FORME CONTRO IL DECRETO SICUREZZA - UNA SINTESI DEI PUNTI PIU' RAZZISTI E DI ATTACCO AL DIRITTO DI LOTTA

Lotta in tutte le forme necessarie per combatterne l'approvazione e la sua applicazione. Appoggiamo e sosteniamo e ci uniamo a tutte le forme di disobbedienza civile necessaria che fossero intraprese.
Creiamo le condizioni di difesa e salvaguardia affinchè i migranti non vengano cacciati, e possano poter continuare a lottare per i documenti, permesso di soggiorno umanitario, diritto d'asilo.
Appello a tutte le organizzazioni sindacali per uno sciopero generale per far cadere questo provvedimento, che costituisce una pesante repressione delle lotte dei proletari e masse popolari.

I PUNTI DEL DECRETO SICUREZZA 

Stop al permesso di soggiorno umanitario
La novità più rilevante consiste nell’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che finora poteva essere concesso dal Questore nei casi in cui ricorrano «seri motivi» (soprattutto di carattere umanitario) o quando la competente commissione territoriale respinga la domanda di protezione internazionale ma confermi comunque la sussistenza di «gravi motivi di carattere umanitario». Tale permesso aveva la durata di 2 anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.
Nuovi permessi di soggiorno “tipizzati”
L'articolo 1 sostituisce i permessi di soggiorno per motivi umanitari con cinque tipi di permessi di
soggiorno molto più “tipizzati”. Si tratta dei permessi per “protezione speciale” (1 anno, rinnovabile); “per calamità” (6 mesi, rinnovabile); “per cure mediche” (1 anno, rinnovabile); “per atti di particolare valore civile” (rilasciabile su indicazione del ministro dell'Interno); “per casi speciali” (nelle altre ipotesi in cui fino ad oggi era rilasciato un permesso per motivi umanitari).
Più tempo per l'accertamento della nazionalità
Il Dl sicurezza (articolo 2) prolunga poi la durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio dagli attuali 90 a 180 giorni.
Nuovi paletti per la revoca della protezione internazionale
Il decreto (all'articolo 7) amplia i reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati. Per i richiedenti asilo che compiono gravi reati é prevista la sospensione dell'esame della domanda di protezione ed é possibile l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.
Revoca protezione e rientri in patria
L'articolo 8 dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano nel paese di origine - e da cui presumibilmente erano fuggiti per timore di una persecuzione politica, razziale o religiosa - una volta presentata richiesta di asilo.
Superamento dell'accoglienza Sprar
Il “pacchetto immigrazione” prevede poi (articolo 12) il ridimensionamento dell'accoglienza del Sistema “diffuso” di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia (lo Sprar, gestito con i Comuni), che in futuro sarà riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale.I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati: i Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo). Il provvedimento comprende anche una serie di misure collaterali per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l'istituzione a partire dal 1° gennaio 2019 di 10 nuove Commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti. Il Viminale è anche autorizzato ad assumere 172 funzionari per la gestione delle pratiche di immigrazione arretrate.
Disposizioni su monitoraggio migranti e cooperative
Il maxiemendamento del Governo conferma (articolo 12-bis) l’avvio di un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea e l’obbligo, per le cooperative sociali che si occupano di accoglienza degli stranieri a pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Revoca della cittadinanza italiana più facile
Con alcune modifiche alla legge 91/1992 sulla cittadinanza il decreto sicurezza (articolo 14) prevede poi la revoca della cittadinanza italiana per reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale e il raddoppio dei tempi (da 2 a 4 anni) della concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. Stesso termine per il riconoscimento della cittadinanza avviato dall'autorità diplomatica o consolare.
Per cittadinanza obbligatorio conoscere l’italiano
Sempre sul fronte delle modifiche alla legge sulla cittadinanza il maxi emendamento del Governo subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 (rectius B1) del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).
No al gratuito patrocinio per i ricorsi inammissibili
Esclusa anche la possibilità del gratuito patrocinio (articolo 15) nei casi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile: se un migrante fa ricorso contro il diniego e il tribunale lo dichiara inammissibile, le spese per la difesa legale non saranno più a carico dello Stato.
Taser e accesso al Ced per la Polizia locale
L'articolo 19 rende possibile per sei mesi la «sperimentazione di armi ad impulsi elettrici», le cosiddette pistole Taser, da parte di due agenti appartenenti alla Polizia municipale degli Enti locali con più di 100mila abitanti. Gli agenti locali, se «addetti ai servizi di polizia stradale» e «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza» potranno anche accedere al centro elaborazioni dati (Ced) delle forze di polizia per verificare durante i controlli su strada l'identità di eventuali ricercati (articolo 18).
Daspo urbano“ esteso
Nel decreto (oltre 40 articoli) trovano posto anche molte misure sul fronte controllo del territorio e contrasto alla criminalità. Tra queste spiccano l'estensione del cosiddetto “Daspo” anche agli indiziati per reati di terrorismo. Il “Daspo urbano”, ovvero l'allontanamento coatto da determinate zone urbane, sarà applicabile anche negli ospedali e nei presidi sanitari (per contrastare in particolare l'escalation delle aggressioni violente a medici e sanitari) e in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli (articoli 20 e 21).
Stanziamenti per i sistemi informativi antiterrorismo
L’articolo 22 del Dl 113 stanzia quasi 360 milioni di euro fino al 2025 per «contingenti e straordinarie esigenze» di Polizia e Vigili del Fuoco «per l'acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale», compreso il rafforzamento dei nuclei Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Dei 360 milioni di euro, 267 sono per la pubblica sicurezza e 92 per i pompieri.
La stretta su occupazioni e blocchi stradali
Reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l'ostruzione o l'ingombro dei binari), oggi sanzionato a titolo di illecito amministrativo: a regime sarà punibile con pene da 1 a 6 anni (articolo 23). Una stretta riguarderà anche il reato di invasione di terreni o edifici: l’articolo 30 prevede infatti (con il maxiemendamento) la modifica la disciplina del reato cui all'articolo 633 del Codice penale. In particolare si sanziona con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 a 1.032 euro chi «invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto». Il reato è perseguibile a querela della persona offesa . Contro chi promuove o organizza le occupazioni gli inquirenti potranno anche fare ricorso alle intercettazioni telefoniche (articolo 31).
Beni mafiosi in vendita anche a privati
Liberalizzata anche la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi, ampliando la platea dei possibili acquirenti (articolo 36). In particolare, superando l'obbligo di vendere i beni confiscati solo a enti pubblici, alle associazioni di categoria e alle fondazioni bancarie, questi potranno essere ceduti al miglio offerente, quindi anche a soggetti privati, con diritto di prelazione comunque riservato ai soggetti citati.
Le altre misure
Tra le altre novità apportate al provvedimento con il maxiemendamento ci sono le norme per l’incremento dei fondi per la videosorveglianza a fine di sicurezza urbana, e il via libera all'utilizzo sperimentale dei droni da parte delle forze di Polizia e delle Guardia di finanza.

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