Abrogazione della protezione umanitaria. L’articolo 1
del decreto Salvini prevede che sia abolito il riferimento alla
concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto
dal Testo unico sull’immigrazione(legge
286/98). Attualmente la legge prevede che la questura conceda un
permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure nel caso di persone che fuggano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. La protezione umanitaria può essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere perché potrebbero essere oggetto di persecuzione (articolo 19 della legge sull’immigrazione) o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti. La durata è variabile dai sei mesi ai due anni ed è rinnovabile.
Questo tipo di tutela è stata introdotta in Italia nel 1998 ed è regolata dall’articolo 5 comma 6 del testo unico 286/98. Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione. Come sottolinea il ricercatore Matteo Villa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, dal gennaio del 2018 le richieste di asilo in Italia stanno diminuendo.
permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure nel caso di persone che fuggano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. La protezione umanitaria può essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere perché potrebbero essere oggetto di persecuzione (articolo 19 della legge sull’immigrazione) o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti. La durata è variabile dai sei mesi ai due anni ed è rinnovabile.
Questo tipo di tutela è stata introdotta in Italia nel 1998 ed è regolata dall’articolo 5 comma 6 del testo unico 286/98. Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione. Come sottolinea il ricercatore Matteo Villa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, dal gennaio del 2018 le richieste di asilo in Italia stanno diminuendo.
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