- durata
elevata del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio
- l’eliminazione
della protezione umanitaria
- nozione
di Paese sicuro per le domande di protezione internazionale
- prolungamento
del periodo massimo di trattenimento dello straniero passa da 90 a 180 giorni
***
L’ANALISl
Dl
sicurezza “lontano” dal diritto internazionale
La conversione in legge del decreto
sicurezza è avvenuta quasi in contemporanea all’approvazi6ne, a Marrakech, del
Patto delle Nazioni Unite - il Global compact - per una migrazione sicura,
ordinata e regolare. Le analogie finiscono qui, però, perché le nuove norme introdotte nell'ordinamento
italiano non solo vanno in una direzione diversa rispetto a quella voluta dalle
Nazioni Uniti con il Global compact (con l'Italia che non è tra i 164 Stati che
hanno detto sì al Patto, non vincolante), ma anche rispetto ad alcuni principi
di diritto internazionale. In particolare, per la durata elevata del
trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, per l’eliminazione della
protezione umanitaria che è invece una realtà in molti Paesi è per la stessa
nozione di Paese sicuro per le domande di protezione internazionale, che per di
più può riguardare anche uno Stato
escludendo, però, alcune parti del territorio. La nuova legge, in più, prevede che la domanda possa essere respinta con la sola motivazione che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro.
escludendo, però, alcune parti del territorio. La nuova legge, in più, prevede che la domanda possa essere respinta con la sola motivazione che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro.
Partiamo dall'abrogazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, sostituito dal permesso di soggiorno per casi
speciali (in parte ridefiniti rispetto al Testo unico sull'immigrazione). Se è
vero che la protezione umanitaria non è prevista dalla Convenzione di Ginevra
del 1951 e che non rientra nelle forme di protezione internazionale, è anche
vero che questo sistema, operativo in altri Paesi, ha permesso di accordare una
protezione a coloro che, pur non potendo godere dello status di rifugiato o
avere la protezione sussidiaria, hanno gravi motivi di carattere umanitario. La
nuova legge elimina la protezione umanitaria e introduce il permesso di
soggiorno temporaneo per i casi speciali (che ha la durata di un anno). Inoltre,
poiché i casi speciali sono indicati in modo tassativo, è limitata ancora di
più la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La stessa possibilità
di invocare condizioni di salute è ristretta alle sole situazioni di
particolare gravità, in presenza di un pregiudizio rilevante nel caso di
rientro nel Paese di origine. Così, i permessi speciali potranno essere accordati
solo in caso di calamità naturale temporanea, specificazione che fa supporre l'esclusione
dei casi di crisi climatiche permanenti. La tipicizzazione delle ipotesi e
l'utilizzò dell'espressione “eccezionalità" imporrà un'applicazione
restrittiva di questa nuova tipologia di permesso di soggiorno temporaneo. Con
rischi per l'incremento di migranti in situazioni di irregolarità e i collegati
pericoli di sfruttamento lavorativo. E questo in modo difforme rispetto al
Global compact che persegue l'obiettivo di rafforzare l'immigrazione legale e
che, pur non equiparando migranti è rifugiati, riconosce situazioni di
vulnerabilità talvolta simili.
Preoccupa anche il prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero
che passa da 90 a 180 giorni. Un lasso di tempo molto lungo soprattutto
tenendo conto della circostanza che il trattenimento nei nuovi centri di
permanenza per il rimpatrio potrebbe essere caratterizzato di situazioni di
sovraffollamento. Senza dimenticare che si tratta di una misura limitativa della libertà personale con la conseguenza che a
ogni individuo deve essere assicurata sia l'applicazione delle norme interne
sia di quelle della Cedu.
Così è tutta da verificare la
proporzionalità della misura detentiva da uno a quattro anni per lo straniero
che, già destinatario del provvedimento di respingimento, provi a rientrare in
Italia.
Il Sole 24 Ore 18/12/18
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