(Ne pubblichiamo stralci)
ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)
AL MINISTERO DELL’INTERNO:
Modificare
subito le prassi amministrative per garantire sempre i diritti di
ogni straniero soccorso in mare e sbarcato: ricevere informazioni
complete e comprensibili sulla sua condizione giuridica, manifestare
la volontà di presentare domanda di asilo, non essere respinto o
espulso soltanto per la sua nazionalità, non essere trattenuto
soltanto per identificazione
Documento
del Consiglio direttivo del 21/10/2015
Dopo
che il Consiglio europeo ha approvato nel settembre 2015 le decisioni
sulla ricollocazione dei richiedenti asilo dall’Italia verso altri
Stati dell’Unione europea, in Italia le forze di polizia e le
autorità di pubblica sicurezza sembrano avere modificato le prassi
circa il soccorso, l’identificazione e l’accoglienza dei
richiedenti asilo e dei migranti stranieri soccorsi e sbarcati.
Le
nuove prassi paiono motivate anche dall’obiettivo imposto dal
Ministero dell’Interno di attuare in Italia gli Hot
Spot...
Tali
nuove prassi adottate spesso comportano atti illegittimi e lesivi dei
diritti di cui godono i migranti e i richiedenti asilo soccorsi in
mare e sbarcati sul suolo italiano.
In
particolare si segnalano molti casi di provvedimenti di respingimento
adottati dai Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e
sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero
effettivamente manifestare la loro volontà di presentare domanda di
asilo. Tali provvedimenti sono stati adottati soprattutto in Sicilia
e nell’ambito dei cd. “Hotspot”
di recente attivazione (a
Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e
Lampedusa), che sembrano configurati come luoghi chiusi nei quali
operano le forze di polizia italiane, supportate dai rappresentanti
delle agenzie europee (Frontex, Europol, Eurojust ed EASO, l’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo), in cui gli stranieri appena
sbarcati in Italia sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici ai
fini della loro identificazione e sarebbero poi distinti e
qualificati come richiedenti asilo o migranti economici e a seconda
di questo tipo di “catalogazione” sommaria sarebbero poi inviati
alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo oppure sarebbero
destinatari di un provvedimento di respingimento per ingresso
illegale e poi lasciati sul territorio italiano senza alcuna misura
di accoglienza non essendo comunque possibile alcun rimpatrio.
In
proposito occorre ribadire l’esigenza di garantire sempre i diritti
fondamentali degli stranieri soccorsi e sbarcati, nei cui confronti
invece talvolta si adottano atti illegittimi e perciò si chiede al
Ministero dell’Interno di intervenire subito per farli cessare
immediatamente...
- Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sulla sua situazione giuridica e ha il diritto di manifestare in qualsiasi momento (anche quando già si trova da tempo in Italia) la volontà di presentare domanda di asilo.
A
tale fine le autorità che provvedono al soccorso e allo sbarco
devono con la massima cautela e comprensione (anche in rapporto alle
condizioni di salute e ai traumi patiti nel viaggio e nel
salvataggio) dedicare tempo per comprendere la situazione di ogni
persona straniera soccorsa e la sua provenienza, la sua età, i suoi
legami familiari, i motivi del viaggio verso l’Italia, la presenza
di familiari in Italia o in altri Stati UE, le circostanze del
viaggio e dell’eventuale naufragio.
Nel
fare ciò è evidente che lo straniero deve potersi esprimere nella
sua lingua e deve ricevere informazioni precise e complete sulla sua
condizione giuridica nella sua lingua.
In
particolare deve comprendere modi e tempi per manifestare la volontà
di presentare domanda di asilo... In
proposito si ricorda che le navi italiane in mare aperto sono
comunque considerate territorio italiano dall’art. 4 del codice
della navigazione, sicché di queste misure la persona deve potere
fruire fin dal suo soccorso a bordo delle navi.
Nessuno
può verificare con certezza se prima dell’adozione di
provvedimenti di respingimento o di espulsione, lo straniero sia
stato effettivamente informato in modo completo e in lingua a lui
comprensibile del diritto di manifestare la volontà di presentare
domanda di asilo, alla quale consegue il diritto ad avere tutte le
informazioni sull’accoglienza e sulla possibilità di contattare le
organizzazioni umanitarie, anche ai centri alle frontiere (come
prescrive l’art. 10-bis
d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.lgs. n. 142/2015)...
2.
Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato in Italia e sprovvisto di
titoli per il soggiorno non può essere respinto od espulso senza una
valutazione completa della situazione della persona o soltanto perché
le autorità di pubblica sicurezza presumono che la sua nazionalità
o lo Stato di provenienza non abbia alcuna rilevanza ai fini di
un’ipotetica domanda di asilo o sulla base di accordi bilaterali
conclusi in forma semplificata con gli Stati di origine
Non
è possibile comprendere quali siano i criteri in base ai quali ogni
straniero soccorso e sbarcato è poi distinto tra richiedente asilo o
migrante economico e a tal fine non può essere sufficiente neppure
ciò che dice lo straniero stesso senza un accertamento approfondito
della sua situazione...
Infatti i provvedimenti di respingimento disposti dai Questori sono motivati
in modo assai sommario senza alcuna descrizione precisa e
individualizzata della situazione dell’interessato che potrebbe
essere comunque inespellibile a seguito di altre circostanze che le
autorità devono rilevare d’ufficio anche a prescindere da una sua
manifestazione di volontà di presentare domanda di asilo, perché
p.es. nel suo Paese sarebbe oggetto di persecuzione (divieto di
espulsione o respingimento previsto dall’art. 19, comma 1 del d.
lgs. n. 286/1998) o di violenze o di conflitti o di torture o di
trattamenti inumani o degradanti (divieto imposto ad ogni Stato
dall’art. 3 CEDU).
In
ogni caso una persona che entri irregolarmente nel territorio
dello Stato, ma che manifesta la volontà di presentare domanda di
asilo in via generale non può mai essere destinatario di
un provvedimento di respingimento (art. 10, comma 4, e art. 19,
comma 1 d. lgs. n. 286/1998).
Inoltre
allorché una persona manifesti volontà di presentare domanda di
asilo dopo che ha già ricevuto un provvedimento di respingimento ha
comunque diritto di restare sul territorio dello Stato fino alla
decisione definitiva sulla sua domanda...
Peraltro,
ogni provvedimento di respingimento deve ritenersi comunque nullo
allorché lo straniero sia stato ammesso nel territorio dello Stato
per necessità di pubblico soccorso quando è stato soccorso in acque
internazionali ed è giunto in Italia soltanto perché
trasportato in Italia da una nave che l'ha soccorso in virtù degli
obblighi previsti dal diritto internazionale del mare.
Si dice che le persone salvate e sbarcate che sono oggetto di
respingimento (ma ciò avviene anche in diversi aeroporti e porti
italiani) sono stranieri che avrebbero dichiarato di essere migranti
economici e che perciò consapevolmente dichiaravano di non volere
protezione e di essere quindi migranti economici.
Tuttavia
più probabilmente si è trattato di casi di fraintendimento
derivante dal fatto che taluni stranieri sono analfabeti o non
comprendono bene la lingua con cui si parla loro o i moduli che sono
loro forniti, il che è stato verosimilmente favorito dalle forze di
polizia, che (tra l'altro) in questi giorni hanno apprestato un
formulario da sottoporre ai richiedenti al loro arrivo, strutturato
in forma di risposta multipla relativa alle ragioni per le quali si è
deciso di venire in Italia, in cui compaiono diverse possibili
risposte legate a motivazioni economiche, ma non l'intenzione di
richiedere protezione internazionale. Al contempo, è noto come nel
corso dell'ultimo anno moltissimi cittadini egiziani e tunisini
sbarcati in Sicilia siano stati rimpatriati forzatamente
nell'immediatezza del loro arrivo, subito dopo una intervista
condotta tramite un mediatore delle forze dell'ordine... L'intervista era condotta senza la presenza di un
avvocato o di un organo di garanzia...
In
definitiva, nessuna norma attribuisce alle forze di polizia la
facoltà di distinguere tra richiedenti asilo (inespellibili) e
migranti economici irregolari (espellibili), sicché i fatti che
si ripetono con costanza in questi giorni sono realisticamente da
imputare a una prassi illegittima delle forze dell'ordine contraria
alla normativa italiana ed europea e configurante verosimilmente un
comportamento illecito...
In
ogni caso è forte il dubbio che la selezione tra richiedenti asilo e
“migranti economici” avvenga sulla base di affermazioni fatte
nell’immediatezza del soccorso dagli stranieri che spesso si
trovano in situazione di disorientamento o di impaurimento e che non
sono completamente informati delle conseguenze delle loro
affermazioni oppure sulla base della nazionalità dichiarata dagli
stranieri sbarcati o meramente supposta...
la Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio a proposito di respingimenti disposti
dal Questore nei confronti di stranieri (tunisini) soccorsi e
ospitati in un centro di primo soccorso e accoglienza, ha affermato
che il divieto di espulsioni collettive è violato ogniqualvolta
decreti di respingimento siano disposti nei confronti di stranieri
della medesima nazionalità che si trovino in analoghe circostanze e
non contengano alcun riferimento alla situazione personale degli
interessati...
In
proposito è inquietante che nel documento Italy’s
Roadmap
si affermi che il Ministero dell’Interno sta cercando di stipulare
Accordi veloci con alcuni paesi per agevolare i rimpatri forzati; tra
essi vi sono Paesi dai quali provengono gran parte dei richiedenti
asilo in Italia (Gambia, Costa d’Avorio, Pakistan, Bangladesh) e
che hanno diritto di accesso alla procedura per l’esame della
domanda ed eventualmente a rivolgersi all’Autorità giudiziaria in
caso di esito negativo.
Si
tratta, in ogni caso, di accordi che comportano atti di natura
politica (trattandosi spesso di accordi con regimi non democratici)...
3.
Ogni
straniero soccorso in mare e sbarcato può essere sottoposto ad
identificazione soltanto nei casi, nei modi e nei termini previsti
dalle norme UE e dalle norme italiane, ma in generale non può
essere sottoposto a misure coercitive per i rilievi
fotodattiloscopici, né può essere trattenuto con misure coercitive
al solo fine di essere identificato...
Infatti,
i rilievi fotodattiloscopici non possono avvenire con misure
limitative della libertà personale fuori delle ipotesi previste
dalla legge di trattenimento in un centro di identificazione e di
espulsione disposto nei confronti di straniero già espulso... o
che siano ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica
(avendo subito condanne per determinati reati) o se pericolosi
socialmente o sospetti terroristi, o nel caso di rischio di fuga (se
il richiedente asilo ha, precedentemente alla domanda di asilo,
fornito sistematicamente false generalità...
Al
di fuori di quelle ipotesi, dunque, non è legittimo alcun
trattenimento dei richiedenti asilo.
Anche
il regolamento UE che istituisce EURODAC ingiunge di effettuare i
rilievi quanto prima, mentre il termine di 72 ore riguarda soltanto
la trasmissione dei rilievi già fatti agli organismi europei e non
autorizza di per sé alcuna forma di trattenimento.
Inoltre
ogni eventuale imposizione al richiedente asilo a non lasciare un
determinato luogo o a soggiornare in un altro determinato luogo può
derivare soltanto dagli obblighi di permanenza notturna nei centri
governativi di accoglienza (art. 10 d. lgs. n. 142/2015), mentre in
tutti gli altri casi altri vincoli non sono previsti e al singolo
richiedente asilo non trattenuto in un CIE può essere al più
soltanto imposto l’obbligo di un determinato luogo di residenza o
di una area geografica in cui circolare, ma tali eventuali
restrizioni devono essere prescritte volta per volta dal Prefetto del
luogo in cui la domanda è stata presentata o in cui si trova il
centro con atto scritto e motivato e comunicato ad ogni richiedente
asilo (art. 5, comma 4, d. lgs. n. 142/2015).
Perciò,
qualsiasi altra forma di privazione della libertà in questa fase è
da considerarsi illegittima per violazione dell’art. 13 Cost.
(probabilmente configurando un reato di sequestro di persona)... Conseguentemente... sono illegittime le intenzioni del
Governo italiano che nella RoadMap ha
assicurato alle istituzioni europee che in questi centri di primo
soccorso i cittadini stranieri saranno privati della loro libertà
fino al momento della identificazione...
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