domenica 25 ottobre 2015

pc 25 ottobre - UN DOCUMENTO DELL'ASGI SUGLI ABUSI IN CORSO DA PARTE DEL GOVERNO SUI MIGRANTI - OCCORRE UNA MOBILITAZIONE IN OGNI LUOGO IN CUI ARRIVANO I MIGRANTI E UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE

(Ne pubblichiamo stralci) 

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)

AL MINISTERO DELL’INTERNO:

Modificare subito le prassi amministrative per garantire sempre i diritti di ogni straniero soccorso in mare e sbarcato: ricevere informazioni complete e comprensibili sulla sua condizione giuridica, manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, non essere respinto o espulso soltanto per la sua nazionalità, non essere trattenuto soltanto per identificazione

Documento del Consiglio direttivo del 21/10/2015

Dopo che il Consiglio europeo ha approvato nel settembre 2015 le decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo dall’Italia verso altri Stati dell’Unione europea, in Italia le forze di polizia e le autorità di pubblica sicurezza sembrano avere modificato le prassi circa il soccorso, l’identificazione e l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti stranieri soccorsi e sbarcati.
Le nuove prassi paiono motivate anche dall’obiettivo imposto dal Ministero dell’Interno di attuare in Italia gli Hot Spot... 
Tali nuove prassi adottate spesso comportano atti illegittimi e lesivi dei diritti di cui godono i migranti e i richiedenti asilo soccorsi in mare e sbarcati sul suolo italiano.
In particolare si segnalano molti casi di provvedimenti di respingimento adottati dai Questori nei confronti di stranieri soccorsi in mare e sbarcati sul territorio italiano, attuati prima che potessero effettivamente manifestare la loro volontà di presentare domanda di asilo. Tali provvedimenti sono stati adottati soprattutto in Sicilia e nell’ambito dei cd. “Hotspot” di recente attivazione (a
Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa), che sembrano configurati come luoghi chiusi nei quali operano le forze di polizia italiane, supportate dai rappresentanti delle agenzie europee (Frontex, Europol, Eurojust ed EASO, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo), in cui gli stranieri appena sbarcati in Italia sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici ai fini della loro identificazione e sarebbero poi distinti e qualificati come richiedenti asilo o migranti economici e a seconda di questo tipo di “catalogazione” sommaria sarebbero poi inviati alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo oppure sarebbero destinatari di un provvedimento di respingimento per ingresso illegale e poi lasciati sul territorio italiano senza alcuna misura di accoglienza non essendo comunque possibile alcun rimpatrio.
In proposito occorre ribadire l’esigenza di garantire sempre i diritti fondamentali degli stranieri soccorsi e sbarcati, nei cui confronti invece talvolta si adottano atti illegittimi e perciò si chiede al Ministero dell’Interno di intervenire subito per farli cessare immediatamente...
  1. Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sulla sua situazione giuridica e ha il diritto di manifestare in qualsiasi momento (anche quando già si trova da tempo in Italia) la volontà di presentare domanda di asilo.
A tale fine le autorità che provvedono al soccorso e allo sbarco devono con la massima cautela e comprensione (anche in rapporto alle condizioni di salute e ai traumi patiti nel viaggio e nel salvataggio) dedicare tempo per comprendere la situazione di ogni persona straniera soccorsa e la sua provenienza, la sua età, i suoi legami familiari, i motivi del viaggio verso l’Italia, la presenza di familiari in Italia o in altri Stati UE, le circostanze del viaggio e dell’eventuale naufragio.
Nel fare ciò è evidente che lo straniero deve potersi esprimere nella sua lingua e deve ricevere informazioni precise e complete sulla sua condizione giuridica nella sua lingua.
In particolare deve comprendere modi e tempi per manifestare la volontà di presentare domanda di asilo... In proposito si ricorda che le navi italiane in mare aperto sono comunque considerate territorio italiano dall’art. 4 del codice della navigazione, sicché di queste misure la persona deve potere fruire fin dal suo soccorso a bordo delle navi.
Nessuno può verificare con certezza se prima dell’adozione di provvedimenti di respingimento o di espulsione, lo straniero sia stato effettivamente informato in modo completo e in lingua a lui comprensibile del diritto di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, alla quale consegue il diritto ad avere tutte le informazioni sull’accoglienza e sulla possibilità di contattare le organizzazioni umanitarie, anche ai centri alle frontiere (come prescrive l’art. 10-bis d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.lgs. n. 142/2015)...

2. Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato in Italia e sprovvisto di titoli per il soggiorno non può essere respinto od espulso senza una valutazione completa della situazione della persona o soltanto perché le autorità di pubblica sicurezza presumono che la sua nazionalità o lo Stato di provenienza non abbia alcuna rilevanza ai fini di un’ipotetica domanda di asilo o sulla base di accordi bilaterali conclusi in forma semplificata con gli Stati di origine
Non è possibile comprendere quali siano i criteri in base ai quali ogni straniero soccorso e sbarcato è poi distinto tra richiedente asilo o migrante economico e a tal fine non può essere sufficiente neppure ciò che dice lo straniero stesso senza un accertamento approfondito della sua situazione...
Infatti i provvedimenti di respingimento disposti dai Questori sono motivati in modo assai sommario senza alcuna descrizione precisa e individualizzata della situazione dell’interessato che potrebbe essere comunque inespellibile a seguito di altre circostanze che le autorità devono rilevare d’ufficio anche a prescindere da una sua manifestazione di volontà di presentare domanda di asilo, perché p.es. nel suo Paese sarebbe oggetto di persecuzione (divieto di espulsione o respingimento previsto dall’art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286/1998) o di violenze o di conflitti o di torture o di trattamenti inumani o degradanti (divieto imposto ad ogni Stato dall’art. 3 CEDU).
In ogni caso una persona che entri irregolarmente nel territorio dello Stato, ma che manifesta la volontà di presentare domanda di asilo in via generale non può mai essere destinatario di un provvedimento di respingimento (art. 10, comma 4, e art. 19, comma 1 d. lgs. n. 286/1998).
Inoltre allorché una persona manifesti volontà di presentare domanda di asilo dopo che ha già ricevuto un provvedimento di respingimento ha comunque diritto di restare sul territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua domanda...
Peraltro, ogni provvedimento di respingimento deve ritenersi comunque nullo allorché lo straniero sia stato ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso quando è stato soccorso in acque internazionali ed è giunto in Italia soltanto perché trasportato in Italia da una nave che l'ha soccorso in virtù degli obblighi previsti dal diritto internazionale del mare.
Si dice che le persone salvate e sbarcate che sono oggetto di respingimento (ma ciò avviene anche in diversi aeroporti e porti italiani) sono stranieri che avrebbero dichiarato di essere migranti economici e che perciò consapevolmente dichiaravano di non volere protezione e di essere quindi migranti economici.
Tuttavia più probabilmente si è trattato di casi di fraintendimento derivante dal fatto che taluni stranieri sono analfabeti o non comprendono bene la lingua con cui si parla loro o i moduli che sono loro forniti, il che è stato verosimilmente favorito dalle forze di polizia, che (tra l'altro) in questi giorni hanno apprestato un formulario da sottoporre ai richiedenti al loro arrivo, strutturato in forma di risposta multipla relativa alle ragioni per le quali si è deciso di venire in Italia, in cui compaiono diverse possibili risposte legate a motivazioni economiche, ma non l'intenzione di richiedere protezione internazionale. Al contempo, è noto come nel corso dell'ultimo anno moltissimi cittadini egiziani e tunisini sbarcati in Sicilia siano stati rimpatriati forzatamente nell'immediatezza del loro arrivo, subito dopo una intervista condotta tramite un mediatore delle forze dell'ordine... L'intervista era condotta senza la presenza di un avvocato o di un organo di garanzia...
In definitiva, nessuna norma attribuisce alle forze di polizia la facoltà di distinguere tra richiedenti asilo (inespellibili) e migranti economici irregolari (espellibili), sicché i fatti che si ripetono con costanza in questi giorni sono realisticamente da imputare a una prassi illegittima delle forze dell'ordine contraria alla normativa italiana ed europea e configurante verosimilmente un comportamento illecito...
In ogni caso è forte il dubbio che la selezione tra richiedenti asilo e “migranti economici” avvenga sulla base di affermazioni fatte nell’immediatezza del soccorso dagli stranieri che spesso si trovano in situazione di disorientamento o di impaurimento e che non sono completamente informati delle conseguenze delle loro affermazioni oppure sulla base della nazionalità dichiarata dagli stranieri sbarcati o meramente supposta...
la Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio a proposito di respingimenti disposti dal Questore nei confronti di stranieri (tunisini) soccorsi e ospitati in un centro di primo soccorso e accoglienza, ha affermato che il divieto di espulsioni collettive è violato ogniqualvolta decreti di respingimento siano disposti nei confronti di stranieri della medesima nazionalità che si trovino in analoghe circostanze e non contengano alcun riferimento alla situazione personale degli interessati...
In proposito è inquietante che nel documento Italy’s Roadmap si affermi che il Ministero dell’Interno sta cercando di stipulare Accordi veloci con alcuni paesi per agevolare i rimpatri forzati; tra essi vi sono Paesi dai quali provengono gran parte dei richiedenti asilo in Italia (Gambia, Costa d’Avorio, Pakistan, Bangladesh) e che hanno diritto di accesso alla procedura per l’esame della domanda ed eventualmente a rivolgersi all’Autorità giudiziaria in caso di esito negativo.
Si tratta, in ogni caso, di accordi che comportano atti di natura politica (trattandosi spesso di accordi con regimi non democratici)...

3. Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato può essere sottoposto ad identificazione soltanto nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle norme UE e dalle norme italiane, ma in generale non può essere sottoposto a misure coercitive per i rilievi fotodattiloscopici, né può essere trattenuto con misure coercitive al solo fine di essere identificato...
Infatti, i rilievi fotodattiloscopici non possono avvenire con misure limitative della libertà personale fuori delle ipotesi previste dalla legge di trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione disposto nei confronti di straniero già espulso... o che siano ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica (avendo subito condanne per determinati reati) o se pericolosi socialmente o sospetti terroristi, o nel caso di rischio di fuga (se il richiedente asilo ha, precedentemente alla domanda di asilo, fornito sistematicamente false generalità...
Al di fuori di quelle ipotesi, dunque, non è legittimo alcun trattenimento dei richiedenti asilo.
Anche il regolamento UE che istituisce EURODAC ingiunge di effettuare i rilievi quanto prima, mentre il termine di 72 ore riguarda soltanto la trasmissione dei rilievi già fatti agli organismi europei e non autorizza di per sé alcuna forma di trattenimento.
Inoltre ogni eventuale imposizione al richiedente asilo a non lasciare un determinato luogo o a soggiornare in un altro determinato luogo può derivare soltanto dagli obblighi di permanenza notturna nei centri governativi di accoglienza (art. 10 d. lgs. n. 142/2015), mentre in tutti gli altri casi altri vincoli non sono previsti e al singolo richiedente asilo non trattenuto in un CIE può essere al più soltanto imposto l’obbligo di un determinato luogo di residenza o di una area geografica in cui circolare, ma tali eventuali restrizioni devono essere prescritte volta per volta dal Prefetto del luogo in cui la domanda è stata presentata o in cui si trova il centro con atto scritto e motivato e comunicato ad ogni richiedente asilo (art. 5, comma 4, d. lgs. n. 142/2015).
Perciò, qualsiasi altra forma di privazione della libertà in questa fase è da considerarsi illegittima per violazione dell’art. 13 Cost. (probabilmente configurando un reato di sequestro di persona)... Conseguentemente... sono illegittime le intenzioni del Governo italiano che nella RoadMap ha assicurato alle istituzioni europee che in questi centri di primo soccorso i cittadini stranieri saranno privati della loro libertà fino al momento della identificazione...

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