Concludiamo questa disamina della Carta della Cgil, con la parte su contratti, rapporti di lavoro.
La caratteristica di questa parte - che riguarda le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori che stanno nettamente peggiorando, che vengono stravolti sia a livello aziendale sia a livello generale per l'azione del Jobs act del governo Renzi, e che, quindi, richiederebbero un contrasto punto su punto - è semplicemente quella di avere la pretesa di costruire una sorta di Testo Unico, che in larga parte si limita soltanto a riscrivere normative già esistenti e già peggiorate dai precedenti governi (al massimo limitando alcuni eccessi dell'epoca della Fornero).
Questo riguarda, i rapporti a Tempo Indeterminato, i rapporti di apprendistato, i contratti a tempo determinato, quelli a part time, ecc.
Al di là delle parole della Camusso contro le troppe tipologie contrattuali, in particolare i rapporti parasubordinati che nascondono contratti subordinati veri e
propri, questa Carta dei "diritti" riprende come se niente fosse i contratti di co.co.co e di somministrazione, sapendo bene che questi contratti sono un "lavoro grigio", per cui i lavoratori operano nelle stesse condizioni dei lavoratori a Tempo indeterminato, ma con diritti ridotti all'osso, e sempre a rischio licenziamenti. Le stesse condizioni in cui questi contratti sarebbero legittimi vengono usati, "sempre legittimamente", come un elastico, allargate secondo le necessità aziendali (tanto una giustificazione la si trova sempre...).
Altra situazione esemplare sono i lavori "occasionali" (voucher), su cui la Cgil non scrive nulla di più delle "regole" già previste, nonostante che col governo Renzi vengano utilizzati per ogni attività, tanto che anche le statistiche mostrano che sono queste "occupazioni" quelle che fanno alzare l'asticella, mistificando la crescita del numeri di occupati.
Su queste tipologie contrattuali sarebbe stato logico - se si parla di "diritti" - porre se mai articoli di divieti, per sanzionare le ditte, non ripetere pappagallescamente normative e chiederne il rispetto quando già hanno mostrato che servono solo a tagliare il costo del lavoro e i diritti dei lavoratori.
Si parla di "riforma dei contratti", di "revisione" ma la Cgil resta pienamente all'interno delle politiche generali dei padroni e del governo, a cui chiede solo di fatto di rispettare le "regole", che dovrebbero essere accettate da tutti (anche dai lavoratori), nella logica perversa che gli interessi padronali e gli interessi dei lavoratori siano sullo stesso piano, conciliabili; proprio mentre questi ultimi vengono schiacciati per affermare l'unico interesse "legittimo" in questo sistema capitalista, quello del profitto dei padroni.
Emblematico è, per esempio, quando si parla del "rapporto di apprendistato", in cui non solo si riprende sostanzialmente la normativa esistente, ma si dà valore ad un rapporto che nel 99% dei casi, che siano piccole o grandi aziende, viene utilizzato solo per pagare meno, senza alcuna applicazione della parte sugli obblighi formativi; o quando tratta dei contratti a tempo determinato, in cui, sempre copiando la normativa esistente già penalizzante, si scrive - come dice il Min. Poletti - che il termine del contratto può essere prorogato anche più volte; e aggiungere "col consenso del lavoratore" è chiaramente nella situazione di ricatto odierna fare dello spirito ad un funerale.
Sulla "disciplina di alcuni rapporti di lavoro", e in particolare sull'orario di lavoro siamo della serie: "cercare di fare meglio per fare peggio", i limiti settimanali sono uguali a quelli della normativa esistente, solo viene aggiunto il limite giornaliero di 10 ore, ma non viene ripreso un articolo della legge 66/2003 che prevede in caso di superamento delle 48 ore settimanali una comunicazione all'Ispettorato del Lavoro che dovrebbe controllare se tale superamento è legittimo o meno.
Ma anche qui con la formula delle "deroghe per specifiche esigenze aziendali, si spalanca la porta alle aziende per aumentare l'orario di lavoro.
L'esempio più grave sta proprio nel rinnovo dei CCNL in corso, vedi quello dei metalmeccanici, dove queste "deroghe" stanno diventando la normalità, con l'accettazione di flessibilità, di aumento dell'orario, di modifiche peggiorative dei turni lavoratori, di uso selvaggio dello straordinario, di aumento di fatto dell'orario di lavoro giornaliero con la riduzione delle pause, ecc. ecc.
Quindi, a chi vuole prendere in giro la Cgil?
Sui "licenziamenti individuali illegittimi", siamo al paradosso.
La Carta dei "diritti" sostituisce l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Certo, allarga la tutela anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, ma questo poteva essere posto come estensione dell'art. 18. Porlo, invece, come "sostituzione" oggettivamente accompagna l'attacco politico che ha cancellato l'art. 18.
Nello stesso tempo, diremmo, un pò troppo tardi si ricorda la Cgil...
Quando nelle piazze i lavoratori hanno scioperato e manifestato per la difesa dell'art. 18, sono stati lasciati sostanzialmente soli. E non è certo una bella riscrittura della normativa che può salvare la coscienza...
Ed anche sui licenziamenti collettivi, siamo nell'andazzo "basta che mi salvo la coscienza...", o meglio: "basta che con la Carta dei "diritti" faccio una campagna nazionale per rilanciare la Cgil". Perchè, mentre anche qui ci sono solo piccolissime modifiche che non toccano la sostanza delle normative esistenti, la vera realtà sono le decine e decine di accordi firmati anche dalla Cgil su cassintegrazione, mobilità, riduzioni di posti di lavoro
Infine, nella "Tutela dei lavoratori negli appalti" e nei "trasferimenti di azienda", la Carta si rifà alle normative esistenti, con l'aggiunta - ma già in atto in vari appalti pubblici e fissata in sentenze - di clausole di garanzia per i lavoratori.
propri, questa Carta dei "diritti" riprende come se niente fosse i contratti di co.co.co e di somministrazione, sapendo bene che questi contratti sono un "lavoro grigio", per cui i lavoratori operano nelle stesse condizioni dei lavoratori a Tempo indeterminato, ma con diritti ridotti all'osso, e sempre a rischio licenziamenti. Le stesse condizioni in cui questi contratti sarebbero legittimi vengono usati, "sempre legittimamente", come un elastico, allargate secondo le necessità aziendali (tanto una giustificazione la si trova sempre...).
Altra situazione esemplare sono i lavori "occasionali" (voucher), su cui la Cgil non scrive nulla di più delle "regole" già previste, nonostante che col governo Renzi vengano utilizzati per ogni attività, tanto che anche le statistiche mostrano che sono queste "occupazioni" quelle che fanno alzare l'asticella, mistificando la crescita del numeri di occupati.
Su queste tipologie contrattuali sarebbe stato logico - se si parla di "diritti" - porre se mai articoli di divieti, per sanzionare le ditte, non ripetere pappagallescamente normative e chiederne il rispetto quando già hanno mostrato che servono solo a tagliare il costo del lavoro e i diritti dei lavoratori.
Si parla di "riforma dei contratti", di "revisione" ma la Cgil resta pienamente all'interno delle politiche generali dei padroni e del governo, a cui chiede solo di fatto di rispettare le "regole", che dovrebbero essere accettate da tutti (anche dai lavoratori), nella logica perversa che gli interessi padronali e gli interessi dei lavoratori siano sullo stesso piano, conciliabili; proprio mentre questi ultimi vengono schiacciati per affermare l'unico interesse "legittimo" in questo sistema capitalista, quello del profitto dei padroni.
Emblematico è, per esempio, quando si parla del "rapporto di apprendistato", in cui non solo si riprende sostanzialmente la normativa esistente, ma si dà valore ad un rapporto che nel 99% dei casi, che siano piccole o grandi aziende, viene utilizzato solo per pagare meno, senza alcuna applicazione della parte sugli obblighi formativi; o quando tratta dei contratti a tempo determinato, in cui, sempre copiando la normativa esistente già penalizzante, si scrive - come dice il Min. Poletti - che il termine del contratto può essere prorogato anche più volte; e aggiungere "col consenso del lavoratore" è chiaramente nella situazione di ricatto odierna fare dello spirito ad un funerale.
Sulla "disciplina di alcuni rapporti di lavoro", e in particolare sull'orario di lavoro siamo della serie: "cercare di fare meglio per fare peggio", i limiti settimanali sono uguali a quelli della normativa esistente, solo viene aggiunto il limite giornaliero di 10 ore, ma non viene ripreso un articolo della legge 66/2003 che prevede in caso di superamento delle 48 ore settimanali una comunicazione all'Ispettorato del Lavoro che dovrebbe controllare se tale superamento è legittimo o meno.
Ma anche qui con la formula delle "deroghe per specifiche esigenze aziendali, si spalanca la porta alle aziende per aumentare l'orario di lavoro.
L'esempio più grave sta proprio nel rinnovo dei CCNL in corso, vedi quello dei metalmeccanici, dove queste "deroghe" stanno diventando la normalità, con l'accettazione di flessibilità, di aumento dell'orario, di modifiche peggiorative dei turni lavoratori, di uso selvaggio dello straordinario, di aumento di fatto dell'orario di lavoro giornaliero con la riduzione delle pause, ecc. ecc.
Quindi, a chi vuole prendere in giro la Cgil?
Sui "licenziamenti individuali illegittimi", siamo al paradosso.
La Carta dei "diritti" sostituisce l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Certo, allarga la tutela anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, ma questo poteva essere posto come estensione dell'art. 18. Porlo, invece, come "sostituzione" oggettivamente accompagna l'attacco politico che ha cancellato l'art. 18.
Nello stesso tempo, diremmo, un pò troppo tardi si ricorda la Cgil...
Quando nelle piazze i lavoratori hanno scioperato e manifestato per la difesa dell'art. 18, sono stati lasciati sostanzialmente soli. E non è certo una bella riscrittura della normativa che può salvare la coscienza...
Ed anche sui licenziamenti collettivi, siamo nell'andazzo "basta che mi salvo la coscienza...", o meglio: "basta che con la Carta dei "diritti" faccio una campagna nazionale per rilanciare la Cgil". Perchè, mentre anche qui ci sono solo piccolissime modifiche che non toccano la sostanza delle normative esistenti, la vera realtà sono le decine e decine di accordi firmati anche dalla Cgil su cassintegrazione, mobilità, riduzioni di posti di lavoro
Infine, nella "Tutela dei lavoratori negli appalti" e nei "trasferimenti di azienda", la Carta si rifà alle normative esistenti, con l'aggiunta - ma già in atto in vari appalti pubblici e fissata in sentenze - di clausole di garanzia per i lavoratori.
Riportiamo solo alcuni articoli - altrimenti dovremmo fare anche noi un libro (e non ne vale la pena) - per mostrare, come si dice, che "cambia tutto per non cambiare nulla".
E soprattutto non cambia nulla, anzi va sempre peggio l'organizzazione delle lotte per la difesa reale delle condizioni e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
E soprattutto non cambia nulla, anzi va sempre peggio l'organizzazione delle lotte per la difesa reale delle condizioni e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
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Titolo III – Riforma dei contratti e dei rapporti di lavoro e disposizioni per l’effettività della tutela dei diritti
Articolo
41 - Forma
comune dei rapporti di lavoro e patto di prova
1.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stabile
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
1.
All’atto dell’assunzione è consentita la conclusione per
iscritto di un patto di prova a fini di inserimento lavorativo...
5.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto, senza obbligo di preavviso.
6.
In caso di recesso del datore di lavoro nel corso o alla scadenza del
periodo di prova, al lavoratore è dovuta un’indennità...
Articolo
42 - Nuova
disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e dei contratti di lavoro
autonomo con caratteristiche di dipendenza economica
1.
Ai
contratti di lavoro... si applica la disciplina,
compresa quella previdenziale, prevista per il contratto di lavoro
subordinato, ad eccezione degli articoli 2100, 2101, 2103, 2104,
comma 2, 2106, 2107 e 2108 del codice civile... (Il) compenso dovrà
essere comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della
prestazione da eseguire...
Parte
II - Revisione della disciplina dei contratti di lavoro
Contratto
di apprendistato
1.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato... a contenuto formativo, al fine di favorire
l’ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44,
comma 9, alla conclusione
del periodo di apprendistato previsto dagli articoli 45, 46, e 47, il
contratto
prosegue
come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a)
apprendistato per il diploma professionale e per il diploma di
istruzione secondaria
superiore;
b)
apprendistato professionalizzante;
c)
apprendistato di alta formazione e ricerca.
3.
Il contratto di apprendistato per il diploma professionale e per il
diploma di istruzione
secondaria
superiore e quello di apprendistato di alta formazione e ricerca...
Contratto
di lavoro a tempo determinato
Articolo
51 - Durata
massima del contratto a tempo determinato
1.
La durata dell’unico contratto, o di più contratti a termine
conclusi da un lavoratore con lo
stesso
datore di lavoro, non può superare i trentasei mesi, salvo diversa
previsione dei
contratti
collettivi ad efficacia generale di livello nazionale.
Articolo
52 - Disciplina
delle proroghe e dei rinnovi
1.
Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, anche più volte,
a
condizione che ogni proroga sia giustificata dalla persistenza delle
medesime esigenze...
CAPO
III - Somministrazione
di lavoro subordinato
Articolo
61 - Definizioni
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto a tempo
determinato con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata
ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, mette a disposizione
di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,
per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività
nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
2.
La somministrazione a tempo determinato è consentita a fronte di
esigenze:
a)
temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del
datore di lavoro, nonché sostitutive...
b)
connesse a incrementi temporanei...
c)
relative a lavori stagionali...
CAPO
V - Lavoro
subordinato occasionale
Art.
80 - Definizione
e campo di applicazione
1.
Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto
prestazioni di natura meramente
occasionale
o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:
a)
dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi
l’insegnamento privato supplementare, i
piccoli
lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasionale ai
bambini e alle persone
anziane,
ammalate o con handicap;
b)
della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli di
piccola
entità;
Articolo
81
Disciplina
del lavoro subordinato occasionale
2.
Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato
occasionale devono acquistare
presso
le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro
subordinato occasionale... Ogni scheda ha un
valore nominale di 10 euro, e
corrisponde... al valore di un’ora lavorativa.
Il
datore di lavoro consegnerà al lavoratore, a titolo di compenso
dovuto per la prestazione
effettuata,
un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
Parte
III - Revisione della disciplina di alcuni istituti del rapporto di
lavoro
CAPO
VI - Orario
di lavoro
Articolo
82 - Durata
massima della giornata lavorativa
1.
All’art. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
“
Articolo 4 - Durata
massima giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro.
1.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, della Costituzione, la durata
massima giornaliera dell’orario di
lavoro,
comprese le ore di lavoro straordinario, è fissata dai contratti
collettivi ad efficacia generale
di
livello nazionale, in misura comunque non superiore alle 10 ore...
I
predetti contratti possono prevedere temporanee deroghe a questi
limiti in presenza di specifiche esigenze organizzative, produttive e
di sicurezza di particolare importanza...
2.
I contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello
nazionale stabiliscono la durata
massima
settimanale dell'orario di lavoro, la cui media, per ogni periodo di
sette giorni, non può in
ogni
caso superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
CAPO
VII - Tutele
contro i licenziamenti illegittimi
Sezione
I - Tutela
del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo
Articolo
83 - Modifica
dell’articolo 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300
1.
L’art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300 è sostituito dal
seguente:
«
Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
1.
Per i lavoratori... assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, quale che sia il numero dei
dipendenti occupati dal datore
di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale
illegittimo è disciplinato dalle
disposizioni seguenti.
2.
Il giudice ordina... la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro...
a)
dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio... ovvero intimato per ritorsione o in concomitanza col
matrimonio... o in violazione dei divieti di licenziamento
di cui all'articolo 54... del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità... ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità
previsti dalla legge...
b)
annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo
soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro...
3.
Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di
lavoro anche al risarcimento
del danno subìto dal lavoratore a causa del licenziamento... Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli
interessi...
5.
Con la sentenza di cui al secondo comma, il Giudice condanna altresì
il datore di lavoro al
pagamento
di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o
di ritardo nel
procedere
all’effettiva reintegrazione...
Capo
VIII - Tutele
del lavoratore negli appalti e nei processi di articolazione dei
processi produttivi di beni o servizi.
Articolo
90 - Norme
in materia di solidarietà negli appalti.
1.
Fermo quanto disposto dagli articoli 88 e 89, in caso di appalto di
opere o di servizi, il
committente,
imprenditore o altro soggetto privato o pubblica amministrazione, è
obbligato in
solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due
anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi,
comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché a versare i
contributi previdenziali, i
premi
assicurativi, i contributivi agli enti bilaterali...
Articolo
91 - Tutele
dell’occupazione in caso di successione negli appalti
1.
In caso di subentro di un nuovo appaltatore nello svolgimento di
un’opera o di un servizio... il
committente,
anche pubblica amministrazione, l’appaltatore cessante e
l’appaltatore subentrante
sono
tenuti a darne comunicazione per iscritto... alle RUS ovvero alle RSA
costituite nelle imprese uscente e subentrante,
5. L’appaltatore
subentrante ha l’obbligo di assumere i dipendenti già occupati
nell’appalto, ove ciò
sia
previsto e nei limiti dettati dai contratti collettivi ad efficacia
generale applicabili a entrambe le
imprese
o dal capitolato di appalto...
Il
committente pubblico, o comunque tenuto al rispetto di tale
disciplina, deve inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel
contratto di appalto l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire
la continuità dell’occupazione dei lavoratori già impiegati
nell’appalto, eventualmente in proporzione alla diversa
configurazione dell’opera o del servizio rispetto al precedente
capitolato...
Capo
IX - Tutele
del lavoratore nei trasferimenti d’azienda
Articolo
92 - Riforma
dell’art. 2112 del Codice civile
All’articolo
2112 del codice civile, gli ultimi quattro commi sono sostituiti dai
seguenti:
«Il
cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti
collettivi
ad efficacia generale di livello nazionale, territoriale ed aziendale
vigenti presso il cedente
alla
data del trasferimento fino alla loro rispettiva scadenza, ove
complessivamente più vantaggiosi
per
il lavoratore...
Nel
caso in cui il trasferimento riguardi solo un’articolazione
dell’azienda... possono essere inclusi nel trasferimento soltanto i
lavoratori in essa incardinati da almeno 12 mesi... qualora le
condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nel corso dei
18 mesi successivi al trasferimento, i lavoratori interessati possono
richiedere in via giudiziale il ripristino del loro rapporto di
lavoro con il cedente, il quale è tenuto a riammetterli al lavoro e
ad assicurare loro il precedente trattamento economico e normativo,
nonché a corrispondere una somma... a titolo di risarcimento per
l’eventuale danno subito...
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