"...un interessante
articolo dell’avvocato Lorenzo Fantini relativo alla sentenza del Tribunale di
Genova che il 23 marzo ha disposto il reintegro per il macchinista della
divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato, Silvio Lorenzoni, reo di essersi
rifiutato di viaggiare assieme a un secondo agente non in grado di guidare il
treno.
Il giudice, che ha
annullato in un sol colpo il suo licenziamento, ha ritenuto pienamente legittimo
il suo rifiuto essendo questo motivato dalla necessità di tutelare un bene non
negoziabile: la propria salute e sicurezza...
Marco
Spezia
(stralci) - ARTICOLO 2087 DEL
CODICE CIVILE: L’AMPIEZZA DELL’OBBLIGO DI TUTELA DEI
LAVORATORI
E’ legittimo il
rifiuto della prestazione di lavoro in condizioni di pericolo per la salute e
sicurezza sul lavoro? Alcune
considerazioni con riferimento ad una recente pronuncia del Tribunale del lavoro
di Genova.
Una recente
pronuncia di merito (Tribunale del Lavoro di Genova, 23 Marzo 2015) permette una
breve riflessione su un tema importante e da sempre discusso, vale a dire in
ordine alla ampiezza della ricaduta applicativa della disposizione dell’articolo
2087 del Codice Civile la quale impone all’imprenditore di “adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Come noto tale
norma viene generalmente considerata impositiva al datore di lavoro di un
generale
obbligo di sicurezza nei confronti dei propri prestatori di lavoro e
costituisce il principale riferimento in tema di tutela dell’integrità fisica e
morale del prestatore di lavoro.
...l’obbligo... consiste nella adozione di
ogni provvedimento idoneo a evitare che dall’espletamento dell’attività
lavorativa in azienda possa derivare, per cause legate alla attività lavorativa,
una lesione alla persona del lavoratore....
Tale orientamento è
da considerarsi del tutto consolidato, come emerge dalla Sentenza n. 14468 della
Cassazione Civile, Sezione Lavoro del 7 giugno 2013, ove è dato leggere che:
“L’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore
imposto dall’ articolo 2087 del Codice Civile è un obbligo di prevenzione che
impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure
tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività
esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le
altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore
dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto
all’ambiente di lavoro”.
Nell’ambito di tale
generale tematica si inserisce da sempre una discussione molto accesa (per le
sue ricadute in termini anche di natura occupazionale e sindacale) in ambito
ferroviario e relativa alla circostanza che i treni siano condotti
necessariamente da almeno due macchinisti o anche solo da
uno. Dal punto di vista
della salute e sicurezza sul lavoro (l’unico che in questa sede si può
affrontare), la questione da risolvere è se una modalità organizzativa che
preveda che i treni siano condotti da un solo macchinista sia sufficiente a
garantire un efficace soccorso al macchinista stesso, in caso di suo malore,
assicurando al contempo ai viaggiatori il rispetto di elementari condizioni di
sicurezza...
...nell’ambito della discussione tra Amministrazioni e in sede di Conferenza
Stato-Regioni venne più volte ipotizzato l’inserimento nell’ambito del
provvedimento di una previsione in forza della quale venisse imposto al datore
di lavoro di prevedere la presenza necessariamente contemporanea di due
macchinisti, quale unica modalità che garantisca il più rapido ed efficace
soccorso nell’eventualità di un malore del conducente del treno.
... prevalse, però, la considerazione che una tale previsione sarebbe stata una
ingerenza nei riguardi del potere di organizzazione del datore di lavoro...
... il
Decreto del 24 gennaio 2011, espressamente applicabile (vedi articolo 2) al
“personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio
e a vuoto”, dispone in modo chiaro (senza specificare le “modalità”
dell’adempimento di tale obbligo) che i “gestori delle infrastrutture e le
imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto
soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di
intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più
efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi
possibili anche per il trasporto degli infortunati”.
Il medesimo decreto
impone al datore di lavoro di garantire la fornitura di complete dotazioni di
primo soccorso (articolo 5) sul treno e la formazione (articolo 6) del personale
sulle procedure di soccorso, sulle tecniche di primo soccorso e sui contenuti
del pacchetto di medicazione, in un corso di durata di 6 ore.
Infine, sempre il
decreto del 2011 (articolo 7) ha imposto alle aziende che svolgono attività in
ambito ferroviario una precisa tempistica (ormai ampiamente scaduta) per
l’adozione di misure tecnologiche (ad esempio interventi sulle reti, sistemi di
comunicazione interni ai treni), procedurali (ad esempio procedure di primo
soccorso) e formative...
In tale contesto il
Tribunale di Genova reintegra il lavoratore (macchinista) licenziato in quanto
per due volte si era rifiutato di svolgere la propria prestazione come
conducente “unico” del treno adducendo che essa si sarebbe altrimenti dovuta
svolgere in condizioni di mancata sicurezza per quanto concerne l’eventualità di
un proprio malore.
In particolare, il
Giudice ha ritenuto che il rifiuto della prestazione sia da ritenersi in tal
caso giustificato ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, a fronte di un
rilevante inadempimento datoriale relativo alla salute e sicurezza sul lavoro...
Nel caso di specie,
secondo il Giudice, “Tutti i documenti confermano dunque (...) che l’assenza
d’un secondo operatore abilitato alla guida costringe il treno ad attendere i
soccorsi nel luogo in cui esso sia stato costretto a fermarsi dai malore del
macchinista. E’ dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i
tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e,
soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui
l’emergenza può verificarsi. Nel caso di grave malore, che richieda un
intervento urgente (nella discussione si è fatto riferimento all’infarto
miocardico) un siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente
pregiudizievoli per la salute del lavoratore”.
A fronte di una
simile situazione, ad avviso del Giudice, trova attuazione la giurisprudenza in
forza della quale è configurabile una responsabilità del datore di lavoro...
...la sentenza appare oltremodo interessante in
quanto, in estrema sintesi:
- riconosce, senza
mezze misure, la possibilità che il lavoratore rifiuti legittimamente la
prestazione lavorativa, se essa non si svolga in condizioni di piena salute e
sicurezza;
- entra nel merito
(in modo probabilmente discutibile) dell’organizzazione aziendale per affermare
che le scelte dell’azienda possono essere censurate in Giudizio qualora ritenute
inidonee a garantire il livello di tutela imposto dall’articolo 2087 del Codice
Civile;
- ribadisce che in
simili fattispecie l’eventuale presenza (come nel caso di specie, nel quale
esiste una regolamentazione, per quanto formalmente contestata da molti
macchinisti, di natura sindacale che avalla le scelte aziendali che consentono
la presenza di un solo macchinista) di un accordo sindacale non può essere
ostativa a una pronuncia giudiziale, che deve fondarsi sui principi inderogabili
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non disponibili per le parti
sociali;
- sembra suggerire
alle aziende che gestiscono il trasporto ferroviario che le modalità di
organizzazione del primo soccorso debbono essere riviste, almeno in relazione ad
alcune tratte ferroviarie con particolari caratteristiche in termini di
complessità e minore efficienza tecnologica delle
infrastrutture.
Lorenzo
Fantini - Avvocato
giuslavorista, già dirigente (anni 2003-2013) delle divisioni salute e sicurezza
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
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