Scuola. Due giorni di blocco degli scrutini indetti dai Cobas
COBAS rispondono al Garante degli scioperi pubblicando un
vademecun sul blocco degli scrutini, considerati da quest'ultimo
illegittimi. Con delle FAQ i COBAS spiegano le modalità di attuazione
del blocco.
lett. a) – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett. g) – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
Lo sciopero indetto dai Cobas non è a tempo indeterminato, non supera i due giorni di indizione, non blocca le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione,non comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, pertanto è perfettamente legittimo.
-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
-le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte;
-le classi impegnate negli esami di licenza media.
-le attività relative agli esami di idoneità;
300/1970).
In altri termini, l’unica modalità possibile per scioperare durante gli scrutini è partecipare allo sciopero dell’intera giornata e, conseguentemente, a questo tipo di sciopero viene applicata la trattenuta.
La sentenza n. 11386/2003 del TAR Lazio, Sezione III bis, che dà ragione ad alcune colleghe e colleghi del liceo Montale di Roma che hanno presentato ricorso – vincendolo – contro la cosiddetta “ultrattività” dello sciopero, è riferita ad un contenzioso sorto prima della Legge n° 146/1990 e dei successivi Accordi per la sua applicazione e, quindi, non può essere presa in considerazione.
Proponiamo e consigliamo di fare partecipare allo sciopero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi poiché con una singola giornata di sciopero “bloccano” gli scrutini di un rilevante numero di classi. Basta una/un singola/o scioperante per bloccare gli scrutini poiché si tratta di Collegio perfetto che deve essere sempre costituito integralmente per poter deliberare.
Come già accennato tutte/i coloro che sono d’accordo sullo sciopero potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.
proposta mentre la valutazione è compito del “consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” (art. 5 comma 7 DLgs 297/1994) e la deliberazione può essere anche “a maggioranza” (artt. 2 e 3 per elementare e media, artt. 4 e 6 per il superiore, art. 7 per la condotta del Dpr 122/2009) – possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente illegittime.
Lo sciopero degli scrutini è illegittimo?
No. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali
relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel
settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e nell’art.
3, comma 3 del testo emanato dalla Commissione di Garanzia
esplicitamente prevede:lett. a) – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett. g) – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
Lo sciopero indetto dai Cobas non è a tempo indeterminato, non supera i due giorni di indizione, non blocca le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione,non comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, pertanto è perfettamente legittimo.
Ci sono scrutini ed attività durante le quali non si può scioperare?
In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
-le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte;
-le classi impegnate negli esami di licenza media.
-le attività relative agli esami di idoneità;
I
Dirigenti possono decidere di effettuare gli scrutini finali prima del
termine delle lezioni, fissato dal calendario regionale?
NO. Il comma 7 art. 192 del DLgs n° 297/1994 stabilisce
che “al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni", quindi non è possibile procedere ad alcun
scrutinio finale prima che non siano terminate le lezioni. Per
questo motivo è importante che si invii ai dirigenti la
lettera di diffida allegata al vademecum.
Le classi terminali possono essere scrutinate prima della fine delle lezioni?
No. L’art. 6 comma 1 del DPR n° 122/2009 prevede che “gli
alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi sono ammessi all’esame di Stato” e, come già precedentemente
segnalato, il comma 7, art. 192 del DLgs n° 297/1994 stabilisce che “al
termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni
il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli
alunni”, quindi non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale
prima che non siano terminate le lezioni.
Il preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?
Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera.
Pertanto lo scrutinio è sospeso in quanto non sarebbe rispettato il
principio del cosiddetto “Collegio perfetto”, cioè la necessità
del quorum integrale in caso di collegi con funzioni
giudicatrici (Nota n° 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti
delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Consiglio di
Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988).
Il dirigente può spostare lo scrutinio per aggirare lo sciopero?
Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di
sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel
Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4
CCNL 2007) e quindi ogni modifica operata dal DS senza l’approvazione
del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi qualunque
modifica della data tenderebbe a limitare il diritto di
sciopero, un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile in
base allo Statuto dei lavoratori (art 28 Legge300/1970).
La
trattenuta è oraria o è per l’intera giornata e quante persone devono
scioperare per bloccare lo scrutinio delle singole classi?
La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si aderisce.
L’Accordo del 3/3/1999 (allegato) prevede ormai solo due modalità di
sciopero: dell’intera giornata o breve. È poi precisato che “la
durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario
predeterminato in sede di programmazione” (art. 3 comma 3 lett. d)
dell’Accordo).In altri termini, l’unica modalità possibile per scioperare durante gli scrutini è partecipare allo sciopero dell’intera giornata e, conseguentemente, a questo tipo di sciopero viene applicata la trattenuta.
La sentenza n. 11386/2003 del TAR Lazio, Sezione III bis, che dà ragione ad alcune colleghe e colleghi del liceo Montale di Roma che hanno presentato ricorso – vincendolo – contro la cosiddetta “ultrattività” dello sciopero, è riferita ad un contenzioso sorto prima della Legge n° 146/1990 e dei successivi Accordi per la sua applicazione e, quindi, non può essere presa in considerazione.
Proponiamo e consigliamo di fare partecipare allo sciopero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi poiché con una singola giornata di sciopero “bloccano” gli scrutini di un rilevante numero di classi. Basta una/un singola/o scioperante per bloccare gli scrutini poiché si tratta di Collegio perfetto che deve essere sempre costituito integralmente per poter deliberare.
Come già accennato tutte/i coloro che sono d’accordo sullo sciopero potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.
Quali scuole possono avere la deroga sul calendario degli scrutini?
L’OM n° 74/2009 (come le precedenti OM sul calendario scolastico)
prevede che “sessioni speciali di esami di qualifica professionale
e di licenza di maestro d’arte possono essere effettuate anche
nel corso dell’anno scolastico … L’individuazione delle date
nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle
determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche,
statali e paritarie“. Quindi solo nel caso degli esami di qualifica nei
Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte (art.
28 e art. 30 OM n° 90/2001) potrebbero esserci degli anticipi
perché gli esami “hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti
scolastici, sentiti i collegi dei docenti“.
Quali attività si possono bloccare per le elementari e le medie?
Tutte quelle eventualmente ricadenti nei giorni di proclamazione
dello sciopero, tranne che non si tratti degli esami di terza media.
Nel
caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un
solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a
cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare
ancora qualcuno in questa seconda convocazione il DS può sostituirlo e
rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
Le modalità di effettuazione dello sciopero, diventate
particolarmente complesse dopo l’emanazione della L. n° 146/1990
(la legge “antiCobas”), non prevedono assolutamente questo. Se la
convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia
(non da chiunque, magari dal DS …) pregiudizievole “ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma
1″della L. n° 146/1990 e se il tentativo di conciliazione tra
OS proclamante e Governo non dovesse riuscire, il Presidente
del Consiglio, o un Ministro delegato, emana un’ordinanza con “le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1″
(art. 8 comma 1 L. n° 146/1990 come modificato dalla L. n°
83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli
scioperanti, ma “l’inosservanza da parte dei singoli prestatori di
lavoro … delle disposizioni contenute nell’ordinanza … è assoggettata
alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata
ottemperanza, determinabile … da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo di lire 1.000.000″ (art. 9 comma 1 L. n° 146/1990
come modificato dalla L. n° 83/2000). Per completare il quadro
bisogna poi aggiungere che “i lavoratori che si astengono dal
lavoro in violazione delle disposizioni … o che … non prestino la
propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti
definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. n° 146/1990 come modificato
dalla L. n° 83/2000).
Da
ormai molti anni gli scrutini si fanno quasi ovunque con software
informatico e si mandano voti ed assenze via internet tre giorni prima
della data stabilita per gli scrutini delle singole classi. È
obbligatorio fornire queste informazioni prima della seduta del
Consiglio di classe?
No, anche se in molte scuole si opera così per comodità bisogna
comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di comunicare
anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo
anche questo, il voto del singolo insegnante è solo unaproposta mentre la valutazione è compito del “consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” (art. 5 comma 7 DLgs 297/1994) e la deliberazione può essere anche “a maggioranza” (artt. 2 e 3 per elementare e media, artt. 4 e 6 per il superiore, art. 7 per la condotta del Dpr 122/2009) – possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente illegittime.
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