venerdì 10 luglio 2015

pc 10 luglio - Invece che lavoro repressione! A Taranto nuovo processo il 14 luglio come a Napoli


lavoratori_brosÈ di pochi giorni fa la notizia del rinvio a giudizio dei disoccupati B.R.O.S., per i quali il GIP ha ritenuto sufficiente a sostenere il processo il quadro composto dai pubblici ministeri napoletani di associazione a delinquere, ex. art. 416 c.p..
La lotta del movimento dei disoccupati organizzati comincia molto tempo fa: è l’inizio degli anni ’70, anni difficili in cui il movimento Banchi Nuovi provò a porsi come soggetto politico in contrasto con il sindacalismo istituzionale e con i poteri camorristici, ponendo al centro delle lotte il lavoro, combattendo gli innumerevoli tentativi di ‘mani sulla città’, di ogni sorta di speculazione sulla misera. Riuscirono a radicarsi su tutto il territorio cittadino e provinciale, costituendo un passaggio irrinunciabile per la storia delle lotte sociali del novecento.
Ieri come oggi, i disoccupati organizzati si battono in difesa degli ultimi e rivendicano le condizioni minime necessarie a vivere: casa–lavoro–reddito garantito. Tale connotazione politico-rivendicativa per la procura napoletana non esiste. Per i pubblici ministeri i disoccupati B.R.O.S. avrebbero cessato di essere un movimento di emancipazione dei soggetti subordinati, oggi costituirebbero un’associazione a delinquere, e si legge dal capo d’imputazione, volta a «ottenere il ripristino di
scelte amministrative corrispondenti a politiche sociali di tipo assistenzialistico» e ancora a «condizionare e paralizzare l’attuazione del Piano del Lavoro varato dalla nuova amministrazione regionale […]». L’imputazione sollevata nei confronti dei disoccupati suscita alcune domande: provare ad incidere sui tavoli istituzionali nei quali si discute di diritti essenziali dei soggetti, per far sentire la propria voce, è un reato? E se non lo è in via di principio quando lo diventa? Cercare di opporsi a un piano di disciplinamento della forza lavoro che si ritiene scelerato, a una ripartizione occupazionale che concretizza nei fatti da una parte salari di fame dall’altra una diffusa precarietà, quando dovrebbe costituisce una fattispecie criminale?.
La sensazione di molti è che si voglia, comunque sia, colpire il dissenso con narrazioni nocive tese a costruire una fattispecie criminale. L’art. 416 c.p., disciplina che conserva intatto il rigore dell’ordinamento fascista nel colpire la realizzazione collettiva del reato, assume un carattere estremamente flessibile per il tipo di bene giuridico tutelato dalla norma. Infatti, definire l’ordine pubblico mostra da sempre una debolezza concettuale notevole, entità eterea che non riesce a cristallizzarsi in una forma precisa. Di fatto, il tipo di natura del bene si presta ad astrazioni interpretative che rendono lontane la reale offensività dell’azione, la stessa materialità del reato, in questo modo divaricando lo spazio di azione tra la tutela penale e il fatto lesivo. L’elasticità dei confini giuridici della tutela favorisce a una legittimazione astratta del potere punitivo, e l’inafferrabilità del bene giuridico è strumento utile alle svolte autoritarie del sistema. «Il pericolo, quando si prospettano beni superindividuali che si ‘distaccano dalla pluralità dei titolari originari per divenire autonomi, è quello dell’ipostatizzazione o addirittura della personificazione di complessi di regole o di istituzioni: ritenere che i beni istituzionali possano essere messi in confronto con i beni personali lesi dalla pena, attraverso lo schema della persona giuridica, non rischia di rilegittimare beni quali la personalità dello Stato?» così scrive A. Cavaliere per far chiarezza sulla relazione che deve intercorrere tra offesa e bene ‘tutelabile’ (Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, Milano 1998)
Domanda che ritorna quando ci si confronta con simili applicazioni del reato associativo, il paradosso potrebbe essere quello di interpretare come reati tutte le condotte che attraversano piani di conflittualità politica all’interno dei territori. Diventa difficile cogliere il limite della liceità del dissenso, quali sono i confini per manifestare e lottare lecitamente dall’illecito penale? Un tipo di sperimentazione che ha già dei precedenti recenti, pesiamo alla vicenda dei No-Tav, ai movimenti romani di lotta per la casa, ai collettivi politici di Ex-Karcere e Anomalia a Palermo ecc…Immaginiamo in astratto le lotte di gruppi di lavoratori che fanno pressioni sulle aziende per migliorare i propri contratti di lavoro, anche queste sono associazioni a delinquere? O ancora, le lotte dei comitati ambientali per impedire la realizzazione delle devastazioni sui propri territori costituirebbero reato? Anche chi scrive per sostenere questi obiettivi politici potrebbe essere un concorrente nel reato, o un istigatore? Proprio su quest’ultimo punto la vicenda dello scrittore Erri De Luca ha rappresentato un precedente chiaro sul tema. Il pericolo è che si continui a marciare su questo binario autoritario, pronto a utilizzare il diritto penale per risolvere le enormi contraddizioni sociali nel nostro paese, concedendo un ruolo all’incriminazione in uno spazio in cui non dovrebbe entrare.
Per fortuna in parte della giurisprudenza si riscontrano ancora opinioni diverse, non tutte le letture delle procure riescono a reggere in processo, in tal senso è emblematico il cedimento dell’accusa di associazione terroristica a Torino proprio negli ultimi mesi, ma pur salvando gli imputati dalle conseguenze giuridiche in relazione a capi d’imputazione gravi, rimane un effetto deterrente non propriamente giuridico, quello del terrore. Difatti, i processi costruiti su questo tipo d’interpretazioni contribuiscono alla costruzione di un nemico, un nemico per l’appunto pubblico perché mina le basi del vivere comune. Il prodotto sistemico di un diritto penale piegato a tale funzione è la creazione di una cappa irrespirabile, generatrice di un’insicurezza diretta a colpire coloro che decidono di non rassegnarsi e intraprendono la strada del cambiamento politico. Le soglie di rilevanza penale dell’azione retrocedono al punto da indurre all’immediata desistenza per paura di incappare nella sanzione. Il sospetto alza le soglie della punibilità e giustifica l’intervento autoritario, la perversione del modello giuridico diventa evidente: cercare di colpire il reo indipendentemente dal fatto commesso, e il processo potrebbe rivelarsi orientato alla definizione del nemico stesso e non all’accertamento della responsabilità.
Per impedire di portare a compimento il ‘Governo della paura’, bisogna riportare su un piano di legittimazione politica gli obiettivi che le lotte sociali si stanno ponendo in questo decennio difficile per la tenuta del sistema. Durante il tentativo di criminalizzazione del dissenso, bisogna legittimare i percorsi che mettono al centro del piano discorsivo la posizione dei soggetto subalterni, costruire rete, essere disposti al sostegno reciproco perché nessuno rimanga solo, puntare i piedi nel terreno per non lasciare che i piccoli avanzamenti vengano travolti, ripartire rilanciando insieme l’obiettivo di stravolgere l’esistente.
Luigi Romano

da osservatoriorepressione

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