(dal blog tarantocontro)
Il Gip Ruberto ha deciso di non archiviare i procedimenti sulla diossina e emissioni di polveri dell'Ilva - Lo Slai cobas sc aveva fatto una denuncia a giugno scorso e l'aveva ribadito nell'esposto del 30 gennaio 19 contro l'Accordo Ilva/AM/OO.SS
E'
da settembre che aspettavamo questa sentenza positiva per la battaglia
contro i padroni assassini e contro l'azione "Salva-Ilva" dei governi, prima Renzi/Gentiloni,
poi ripresa da Di Maio /Salvini, che con la scandalosa norma
anticostituzionale sull'immunità penale del gennaio 2015, viene data di
fatto un via libera all'Ilva e ora all'Arcelor Mittal di inquinare, di
mettere a rischio in fabbrica e in città la vita di operai e popolazione
di Taranto, di violare la sicurezza in fabbrica, senza che accada nulla in termini penali e amministrativi nè ai padroni nè ai
soggetti da questi funzionalmente delegati per l’attuazione del piano
ambientale.
Il gip del Tribunale di Taranto Benedetto
Ruberto ha infatti disposto la trasmissione degli atti alla Consulta su
una questione di legittimità costituzionale. La decisione del gip è
stata assunta dopo la riunione di tre procedimenti penali. Questi
riguardano inchieste sulle emissioni dello stabilimento siderurgico, in
particolare i livelli di diossina da ricondurre alle polveri degli
elettrofiltri dell’impianto di agglomerazione, i dati dell’Arpa relativi
alle emissioni di PM10, PM 2,5 e benzene in area cokeria, la questione
dell’inquinamento provocato dall’attività estrattiva praticata nella
cava Mater Gratiae e delle criticità evidenziate dal comune di Statte
con riferimento alla prosecuzione ed all’ampliamento di quella attività.
Il
gip Ruberto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in
relazione agli articoli 2 comma 5 e 2 comma 6 del decreto legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo
2015, n. 20, per contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117
della Costituzione.
Tra la altre considerazioni nella
sentenza il Gip Ruberto scrive: «Certamente e clamorosamente leso è
anche il diritto alla salute di coloro che abitano nei pressi dello
stabilimento, essendo stato accertato che elevati livelli di
inquinamento aumentano il rischio di contrarre malattie mortali. Anche
per costoro l’assurdo prolungamento dell’attività autorizzata
compromette irrimediabilmente un diritto fondamentale e inviolabile».
«Il
termine di operatività dell’esimente - spiega il giudice delle indagini
preliminari - è stato differito ai diciotto mesi successivi all’entrata
in vigore del DPCM del 29 settembre 2017, secondo l’Avvocatura di Stato
coincide addirittura con la scadenza dell’autorizzazione integrata
ambientale (23 agosto 2023), ma nulla impedisce al legislatore una
ulteriore proroga di queste scadenze». «Ciò significa - puntualizza
Ruberto - che per undici anni dal sequestro dello stabilimento - 25
luglio 2012 - quell'impresa è stata messa nelle condizioni di continuare
a produrre, con la garanzia, per i suoi gestori (e soggetti da essi
delegati), di non dover essere chiamati a rispondere dei reati
eventualmente commessi in violazione delle norme, di diritto comune,
poste a presidio della salute, dell’incolumità pubblica e della
sicurezza sul lavoro».
Il Giudice Ruberto, inoltre, ha aggiunto
un'altra motivazione: la violazione del principio di uguaglianza,
attraverso l'applicazione di norme in favore dei siti di "interesse
strategico nazionale", in base alle quali si consente all'Ilva e ora ad
ArcelorMittal di "commettere fatti-reati" che ad altri sono vietati. Ha
pure rilevato la violazione degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia con la convenzione europea dei diritti dell'uomo, in
materia di tutela della persona e del diritto alla vita. Nè la norma -
come scrisse la Consulta nel 2013 - può rendere lecito a posteriori ciò
che prima era illecito".
E' stata pertanto respinta la richiesta di archiviazione fatta dal PM Buccoliero a suo tempo sulla base di considerazioni oggettivamente di parte: dalla parte dell'Ilva, ritenendo gli accadimenti assenti di fatti penalmente perseguibili (?!); dalla parte del governo considerando che secondo quanto previsto dai decreto "salva-Ilva" e in particolare da quello 1/2015, le condotte incriminate fossero invece da considerare "scriminate"
Lo Slai cobas sc ancora il 30
gennaio - giorno in cui ha depositato la denuncia-querela contro
l'Accordo Ilva/ArcelorMittal/Sindacati, contenente anche un punto
importante sull'immunità penale - aveva nuovamente parlato con il Gip
Ruberto, a cui nel giugno 2018 aveva inviato una richiesta sul NO
all'archiviazione per l'emissione di diossina (trasmessa anche alla
Corte Costituzionale), per sollecitare ad adottare una decisione contro
l'immunità penale, anche alla luce della recente sentenza di Strasburgo.
Siamo,
pertanto, contenti che si sia arrivati in questi giorni alla decisione
di non procedere per l'archiviazione e inviare gli atti alla Consulta.
Riportiamo, di seguito, stralci dalla "richiesta" e alla "denuncia-querela", che in alcune motivazioni in un certo senso anticipa alcune delle motivazioni fatte dal Gip Ruberto.
Vogliamo solo aggiungere due considerazioni:
Ieri
sui giornali, in televisione, dai politici, ai parlamentari locali, ad
alcune associazioni - ad esclusione della lodevole attività da sempre
fatta da PeaceLink e dal suo presidente Marescotti - tutti gioiscono e
si danno meriti di primogenitura nell'aver anticipato loro questa
battaglia - clamoroso e grottesco è per es. la parlamentare del M5S De Giorgi che si
"dimentica" che il suo leader DI Maio ha reiterato nell'Accordo del 6
settembre l'immunità penale; o il Verde Bonelli alleato nelle ultime
elezioni politiche proprio a quel partito di Renzi che aveva fatto il
decreto 1/2015.
Infine, è chiaro che la battaglia legale non è
conclusa, e che pertanto occorre mantenere alta la denuncia e
mobilitazione; e in questo senso la denuncia-querela dell'Accordo del 6
settembre presentata dallo Slai cobas è un strumento importante.
DALLA RICHIESTA ALLA PROCURA, AL GIP E ALLA CORTE COSTITUZIONALE
"...Chiediamo
che il 3 luglio c.a. non dobbiamo assistere ad una inaccettabile
anomalia, per cui: viene sì accertato che la diossina proveniva dal
ciclo produttivo dell'Ilva, raggiungendo, come descrive l'Arpa, livelli
mai registrati e unici al mondo sulla base della letteratura scientifica
disponibile; viene sì accertato che tale diossina ha investito persone,
bambini; ma grazie all'immunità penale stabilita del Decreto legge del 5
gennaio del 2015 i responsabili dell'Ilva dello sversamento di quella
diossina, che probabilmente ha causato altri malati, altri morti,
deformazioni e i cui effetti distruttivi continuano nel tempo, NON SONO
PUNIBILI.
Un decreto che non persegue i responsabili dell'attacco
alla salute dei cittadini, che autorizza l'attività produttiva anche in
presenza di deficienze impiantistiche che possono determinare pericolose
emissioni di sostanze nocive, è una mostruosità, oltre che dal punto di
vista umano, di civiltà, dal punto di vista della Giustizia.
L'articolo
del decreto 1/2015 contraddice “i principi di riserva di giurisdizione e
di obbligatorietà dell’azione penale” disciplinati dall’articolo 112
della Carta costituzionale.
Quanto sopra, tra l'altro, è apertamente
in contrasto con la la recente sentenza della Corte Costituzionale, n.58
del marzo 2018, che in un passaggio recita: “Rimuovere prontamente i
fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori
costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché
l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi
costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della
persona”.
Chiediamo, pertanto, che il Gip di Taranto, in sede di
valutazione della richiesta di archiviazione, valuti la possibilità di
sollevare incidente di costituzionalità.
Alla Corte Costituzionale
chiediamo di dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 comma 6 del Decreto
legge 5 gennaio 2015, nonchè degli articoli dei decreti legge seguenti
che confermano ed estendono tale impunità. Questo norma è un oggettivo
via libera ai responsabili legali dell'Ilva, a tutte le figure
dirigenziali che gestiscono l'attività della fabbrica, a non
preoccuparsi di portare avanti l'attività produttiva nella massima
sicurezza per gli operai e per gli abitanti dei quartieri, in quanto
risultano tutelati da una presunzione di liceità.
Questa norma va contro la difesa della salute delle persone stabilità dalla Costituzione.
Noi
abbiamo accolto con speranza la sentenza di codesta Corte
Costituzionale n.58 del marzo 2018, con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio
2015, n. 92 - e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto
2015, n. 132 - che consentiva la prosecuzione dell'attività produttiva
anche nell'impianto ILVA (Altoforno 2) sottoposto a sequestro penale.
In particolare riteniamo i seguenti passaggi di quella sentenza punti fermi, inderogabili sempre:
“il
legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo
ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali
rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per
non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della
salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori...”.
“il legislatore ha
finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione
dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti
costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita
stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente
connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4
e 35 Cost.).
Noi riteniamo che la violazione di questi principi sia presente anche nel Decreto legge 1/2015...
DALLA DENUNCIA-QUERELA CONTRO L'ACCORDO DEL 6 SETTEMBRE 2018
"- L'accordo,
non escludendola, recepisce ed estende anche alla nuova proprietà
l'immunità penale prevista dal decreto legge 5 gennaio 2015
Questo decreto stabilisce che i responsabili di infortuni, di danni alla salute non sono punibili.
Esso
risulta, a parere della scrivente, fortemente lesivo dei diritti dei
lavoratori e dei cittadini e di fatto istituzionalizza una “libertà” di
delinquere per i responsabili dell'azienda, facendo venir meno un freno
legislativo importante.
Tale immunità penale è inoltre, a parere
della scrivente, incostituzionale, perchè in aperta violazione dei
principi generali, di uguaglianza, universali, che devono essere alla
base di una legge. Questa legge invece vale solo per 1 azienda e non per
tutte le aziende, affermando di fatto il venir meno dello stesso
spirito della "Legge" che deve, almeno formalmente, essere imparziale.
Viene
pertanto legalizzata una discriminazione, stabilendo di fatto che un
operaio dell'Ilva/ArcelorMittal è diverso da un operaio di un'altra
fabbrica; come sono diversi i cittadini di Taranto che subiscono
malattie per l'inquinamento provocato dalla fabbrica siderurgica dai
cittadini di altre città.
Viene istituzionalizzato che ci può essere
una fabbrica, una città al di sopra della legge, in cui sono sospesi i
diritti costituzionali, democratici.
Anche dal punto di vista del
capitale, questa legge afferma che i proprietari delle fabbriche in
genere sono perseguibili per infortuni, malattie causate dall'attività
lavorativa, mentre i proprietari della fabbrica ora di AM InvestCo No.
Questa discriminazione ripropone pertanto una “concorrenza sleale” sia a
livello delle aziende in Italia, sia sul piano europeo e mondiale."