giovedì 11 giugno 2020

pc 11 giugno - PERMESSO DI SOGGIORNO PER TUTTI - Appello della campagna "Siamo qui - sanatoria subito"

SIAMO QUI E VOGLIAMO IL PERMESSO DI SOGGIORNO!

DAL 18 AL 25 GIUGNO INIZIATIVE NEI TERRITORI
26 GIUGNO APPUNTAMENTO NAZIONALE A ROMA

Il 1° giugno ha preso ufficialmente il via la procedura per l’emersione/regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio nazionale. Se ad una prima lettura del decreto legge avevamo espresso un parere estremamente negativo, ora, dopo 10 giorni di sportelli informativi e di osservatorio sulle procedure, possiamo dire con estrema certezza che le norme approvate sono un inganno per le migliaia di migranti in attesa della possibilità di emergere dalla condizione di annullamento civile e sociale in cui sono costrett*. Non solo lasceranno migliaia di persone senza permesso di soggiorno e senza diritti, ma produrranno discriminazioni, indurranno i migranti che hanno già un posto di lavoro ad abbandonarlo con il miraggio di regolarizzarsi nei limitati settori economici previsti dal decreto legge, alimenteranno le speculazioni ed i raggiri ai danni di migranti costrett* a cercare contratti di lavoro che vengono fatti pagare anche 8.000 euro!
Questo è il pessimo prodotto della scelta governativa che invece di affrontare il problema nella sua interezza e dal punto di vista primario dei diritti e delle garanzie, ha deciso di muoversi solo per provare a soddisfare le immediate esigenze del sistema economico e produttivo.
Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 con la Campagna “Siamo qui – Sanatoria Subito!” abbiamo
sostenuto che l’urgenza da affrontare era un’altra, quella dei diritti e della dignità delle persone, quella delle condizioni materiali di esistenza di chi è costretto all’invisibilità, a vivere senza alcuna prospettiva se non quella dello sfruttamento schiavistico, dei ricatti, della privazione della libertà per il solo fatto di non avere i documenti in regola.
Come se non bastasse, mentre le procedure sono già in corso, vengono volutamente mantenute nell’incertezza parti della normativa confuse e ambigue, che consentiranno interpretazione restrittive e arbitrarie da parte degli uffici preposti alla gestione e decisione delle pratiche.
Dobbiamo far emergere la nostra critica con forza, non possiamo limitarci ai commenti negativi restando immobili.
Per queste ragioni promuoviamo dal 18 al 25 giugno, nel quadro delle mobilitazioni per una sanatoria reale promosse dai Sans Papier a livello europeo, una settimana di mobilitazioni territoriali che preparino e convergano in un appuntamento nazionale proprio nei giorni in cui la Camera discuterà la conversione del decreto in legge .
Facciamo appello a tutte le realtà sociali che hanno aderito all’appello di marzo per una sanatoria generalizzata e a tutt* coloro che in questi giorni sono sces* nelle piazze antirazziste a dare vita a manifestazioni, presidi, assemblee sotto le prefetture: sveliamo insieme questa sanatoria truffa messa in campo sulla pelle di migliaia di migranti!
Diamoci appuntamento venerdì 26 giugno a Roma alle 14 per andare a dire direttamente al governo che vogliamo spezzare le catene dell’irregolarità che tengono in ostaggio la vita e i corpi di migliaia di migranti!
Vogliamo che la possibilità di regolarizzarsi sia gratuita, estesa a tutti i settori lavorativi e prolungata oltre il 15 luglio. Vogliamo per tutt* coloro che si trovano sprovvisti di titolo di soggiorno o che abbiano il permesso scaduto anche prima del 31 ottobre del 2019, oppure che siano titolari di un permesso precario (come ad esempio i richiedenti asilo), occupati o in cerca di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno di almeno per un anno, rinnovabile e convertibile in altro titolo di soggiorno, che veda come unico requisito la presenza in Italia.
Info: sanatoriasubito@gmail.com
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(Allegato: in molte iniziative territoriali verrà consegnato alla prefettura)
LA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DELLA CAMPAGNA “SIAMO QUI - SANATORIA SUBITO”
1. Estensione delle procedure di emersione/regolarizzazione a tutti i settori lavorativi.
2. In presenza di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato, anche se di natura stagionale, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo che consente di svolgere attività lavorativa, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. In assenza di un rapporto di lavoro in essere, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo già detenuto, in permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998. In assenza di una pregressa titolarità del permesso di soggiorno, il cittadino straniero formula istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero che abbia instaurato un rapporto di lavoro può convertire il permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro. Qualora il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa, ma il relativo contratto sia cessato può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.
4. Il richiedente asilo che scelga di accedere alle procedure di emersione/regolarizzazione, in esito all’espletamento della procedura formula istanza di conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno a cui avrebbe diritto. Qualora per qualsiasi ragione la conversione non abbia luogo è automaticamente ripristinato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di cui era titolare.
5. La presenza sul territorio nazionale utile all’accesso alle procedure è quella antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge. Il requisito della presenza in Italia può essere autocertificato ai sensi di legge. In ogni caso, il requisito della presenza in Italia può essere provato attraverso riscontri documentali che, indipendentemente dalla natura e dalla provenienza, siano idonei a confermare il fatto della presenza sul territorio nazionale.
6. Abrogazione delle differenziazioni nell’accesso alle procedure basate sull’intervenuta scadenza o meno del titolo di soggiorno già detenuto. Dove permanga il riferimento alla scadenza del titolo di soggiorno, tale scadenza dovrà essere riferita al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. In ogni caso il richiamo alla scadenza dovrà intendersi come riferita all’originaria scadenza del permesso di soggiorno, a prescindere dalle eventuali proroghe disposte in conseguenza all’emergenza Covid-19.
7. Abrogazione del contributo forfettario per gli oneri di procedura.
8. Ai fini delle procedure di emersione/regolarizzazione dove non fosse da subito nella disponibilità dell’interessato il passaporto in corso di validità o documento equipollente, l’identità personale del cittadino straniero viene accertata e documentata, attraverso l’esibizione del passaporto scaduto o di altri documenti di identità in possesso del cittadino straniero, compreso il titolo di viaggio eventualmente già conseguito, unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto.
9. I procedimenti sospesi nei confronti del cittadino straniero vengono archiviati sia in conseguenza al rilascio del permesso di soggiorno, sia nel caso in cui le procedure attivate non giungano a termini per cause indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’interessato.
10. Qualora nel corso dell’espletamento della procedura finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro già in essere, emergano motivi ostativi riconducibili alla figura del datore di lavoro, la procedura viene archiviata con il contestuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione disciplinato ai sensi dell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.
11. In esito alle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. è necessario prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale al fine di consentire la presentazione delle istanze precedentemente precluse o, comunque, non presentate per scadenza dei termini.

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