SIAMO
QUI E VOGLIAMO IL PERMESSO DI SOGGIORNO!
DAL
18 AL 25 GIUGNO INIZIATIVE NEI TERRITORI
26
GIUGNO APPUNTAMENTO NAZIONALE A ROMA
Il
1° giugno ha preso ufficialmente il via la procedura per
l’emersione/regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio
nazionale. Se ad una prima lettura del decreto legge avevamo espresso
un parere estremamente negativo, ora, dopo 10 giorni di sportelli
informativi e di osservatorio sulle procedure, possiamo dire con
estrema certezza che le norme approvate sono un inganno per le
migliaia di migranti in attesa della possibilità di emergere dalla
condizione di annullamento civile e sociale in cui sono costrett*.
Non solo lasceranno migliaia di persone senza permesso di soggiorno e
senza diritti, ma produrranno discriminazioni, indurranno i migranti
che hanno già un posto di lavoro ad abbandonarlo con il miraggio di
regolarizzarsi nei limitati settori economici previsti dal decreto
legge, alimenteranno le speculazioni ed i raggiri ai danni di
migranti costrett* a cercare contratti di lavoro che vengono fatti
pagare anche 8.000 euro!
Questo
è il pessimo prodotto della scelta governativa che invece di
affrontare il problema nella sua interezza e dal punto di vista
primario dei diritti e delle garanzie, ha deciso di muoversi solo per
provare a soddisfare le immediate esigenze del sistema economico e
produttivo.
Fin
dall’inizio dell’emergenza Covid-19 con la Campagna “Siamo qui
– Sanatoria Subito!” abbiamo
sostenuto che l’urgenza da
affrontare era un’altra, quella dei diritti e della dignità delle
persone, quella delle condizioni materiali di esistenza di chi è
costretto all’invisibilità, a vivere senza alcuna prospettiva se
non quella dello sfruttamento schiavistico, dei ricatti, della
privazione della libertà per il solo fatto di non avere i documenti
in regola.
Come
se non bastasse, mentre le procedure sono già in corso, vengono
volutamente mantenute nell’incertezza parti della normativa confuse
e ambigue, che consentiranno interpretazione restrittive e arbitrarie
da parte degli uffici preposti alla gestione e decisione delle
pratiche.
Dobbiamo
far emergere la nostra critica con forza, non possiamo limitarci ai
commenti negativi restando immobili.
Per
queste ragioni promuoviamo dal
18 al 25 giugno, nel quadro delle mobilitazioni per una sanatoria
reale promosse dai Sans Papier a livello europeo, una settimana di
mobilitazioni territoriali
che
preparino e convergano in un appuntamento nazionale proprio nei
giorni in cui la Camera discuterà la conversione del decreto in
legge .
Facciamo
appello a tutte le realtà sociali che hanno aderito all’appello di
marzo per una sanatoria generalizzata e a tutt* coloro che in questi
giorni sono sces* nelle piazze antirazziste a dare vita a
manifestazioni, presidi, assemblee sotto le prefetture: sveliamo
insieme questa sanatoria truffa messa in campo sulla pelle di
migliaia di migranti!
Diamoci
appuntamento venerdì
26 giugno a Roma alle 14
per andare a dire direttamente al governo che vogliamo spezzare le
catene dell’irregolarità che tengono in ostaggio la vita e i corpi
di migliaia di migranti!
Vogliamo
che la possibilità di regolarizzarsi sia gratuita, estesa a tutti i
settori lavorativi e prolungata oltre il 15 luglio. Vogliamo per
tutt* coloro che si trovano sprovvisti di titolo di soggiorno o che
abbiano il permesso scaduto anche prima del 31 ottobre del 2019,
oppure che siano titolari di un permesso precario (come ad esempio i
richiedenti asilo), occupati o in cerca di lavoro, il rilascio di un
permesso di soggiorno di almeno per un anno, rinnovabile e
convertibile in altro titolo di soggiorno, che veda come unico
requisito la presenza in Italia.
-----------
(Allegato:
in molte iniziative territoriali verrà consegnato alla prefettura)
LA
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DELLA CAMPAGNA “SIAMO QUI - SANATORIA
SUBITO”
1.
Estensione
delle procedure di emersione/regolarizzazione a tutti i settori
lavorativi.
2.
In
presenza di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato, anche
se di natura stagionale, convertibilità del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno
temporaneo che consente di svolgere attività lavorativa, in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
In
assenza di un rapporto di lavoro in essere, convertibilità del
permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del
permesso di soggiorno temporaneo già detenuto, in permesso di
soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste
dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998. In assenza di una
pregressa titolarità del permesso di soggiorno, il cittadino
straniero formula istanza di rilascio di un permesso di soggiorno
temporaneo che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Alla
scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero
che abbia instaurato un rapporto di lavoro può convertire il
permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro.
Qualora il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa, ma
il relativo contratto sia cessato può richiedere un permesso di
soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste
dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.
4.
Il
richiedente asilo che scelga di accedere alle procedure di
emersione/regolarizzazione, in esito all’espletamento della
procedura formula istanza di conversione del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno a cui avrebbe
diritto. Qualora per qualsiasi ragione la conversione non abbia luogo
è automaticamente ripristinato il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo di cui era titolare.
5.
La
presenza sul territorio nazionale utile all’accesso alle procedure
è quella antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge. Il
requisito della presenza in Italia può essere autocertificato ai
sensi di legge. In ogni caso, il requisito della presenza in Italia
può essere provato attraverso riscontri documentali che,
indipendentemente dalla natura e dalla provenienza, siano idonei a
confermare il fatto della presenza sul territorio nazionale.
6.
Abrogazione
delle differenziazioni nell’accesso alle procedure basate
sull’intervenuta scadenza o meno del titolo di soggiorno già
detenuto. Dove permanga il riferimento alla scadenza del titolo di
soggiorno, tale scadenza dovrà essere riferita al periodo
antecedente all’entrata in vigore del D.L. In ogni caso il richiamo
alla scadenza dovrà intendersi come riferita all’originaria
scadenza del permesso di soggiorno, a prescindere dalle eventuali
proroghe disposte in conseguenza all’emergenza Covid-19.
7.
Abrogazione
del contributo forfettario per gli oneri di procedura.
8.
Ai
fini delle procedure di emersione/regolarizzazione dove non fosse da
subito nella disponibilità dell’interessato il passaporto in corso
di validità o documento equipollente, l’identità personale del
cittadino straniero viene accertata e documentata, attraverso
l’esibizione del passaporto scaduto o di altri documenti di
identità in possesso del cittadino straniero, compreso il titolo di
viaggio eventualmente già conseguito, unitamente alla documentazione
comprovante l’intervenuta richiesta di rilascio o di rinnovo del
passaporto.
9.
I
procedimenti sospesi nei confronti del cittadino straniero vengono
archiviati sia in conseguenza al rilascio del permesso di soggiorno,
sia nel caso in cui le procedure attivate non giungano a termini per
cause indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’interessato.
10.
Qualora
nel corso dell’espletamento della procedura finalizzata
all’emersione di rapporti di lavoro già in essere, emergano motivi
ostativi riconducibili alla figura del datore di lavoro, la procedura
viene archiviata con il contestuale rilascio al lavoratore di un
permesso di soggiorno per attesa occupazione disciplinato ai sensi
dell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.
11.
In
esito alle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. è
necessario prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale al
fine di consentire la presentazione delle istanze precedentemente
precluse
o,
comunque, non presentate per scadenza dei termini.
Nessun commento:
Posta un commento