Qui di seguito la presa di posizione dei Docenti per Gaza e, per documentazione, il testo del DDL 1627.
DISEGNO DI LEGGE n. 1627
Art. 1.
(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto)
1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l’antisemitismo, adotta l’integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.
2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.
3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.
4. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell’antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.
Art. 2.
(Iniziative di formazione)
1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.
2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:
a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 [censura, sospensione e la destituzione] del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4.
(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.
Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l’offesa è recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».
2. Ai reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.