mercoledì 9 gennaio 2019

pc 9 gennaio - PATTO PER LA FABBRICA: CONCERTAZIONE PADRONALE E SICUREZZA SUL LAVORO - Un contributo

NE PUBBLICHIAMO STRALCI

di Dante De Angelis (*)

...Si tratta del recentissimo Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, denominato anche “Patto per la fabbrica”.
Rappresenta una spinta ulteriore verso il “monopolio confederale” e sancisce la “concertazione sindacale”, con una visione quasi proprietaria ed esclusivista della rappresentanza, anche sui temi della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ambiti di rilevanza costituzionale che erano rimasti fino ad oggi parzialmente immuni da questo accentramento di ruoli. Il documento è molto complesso e necessita quindi di accurati approfondimenti. Temo tuttavia che, oltre le buone intenzioni e le frasi ad effetto, l’azzeramento delle differenze di punti di vista e l’occultamento del sano e fisiologico “contrasto di interessi” tra il lavoro e l’impresa, rappresenti un elemento di sostanziale arretramento delle tutele.

L’accordo – assieme ad alcune considerazioni ovvie e condivisibili – contiene affermazioni, dichiarazioni di intenti, ed indirizzi molto meno apprezzabili. Mi pare sbilanciato a favore delle imprese e di quel grigio mondo della cosiddetta “bilateralità”, percepito sempre molto lontano dalla realtà quotidiana di chi lavora. Contiene anche alcuni aspetti poco chiari e quindi insidiosi sulla responsabilità penale in materia di malattie professionali e l’inglobamento del RLS nella RSU e quindi nelle logiche di Organizzazione.

1 – Viene di fatto esteso anche alle questioni della salute l’accordo sulla rappresentanza tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, del 10 gennaio 2014 il quale attribuisce ai soli firmatari le
prerogative della rappresentanza dei lavoratori, limitando – o addirittura impedendo – il libero esercizio dell’attività sindacale a tutti gli altri soggetti. Ciò, oltre che per la contrattazione, anche in ambito salute e sicurezza.

2 – Vengono individuate proposte di modifica al D.Lgs 81-08, solo in parte funzionali alla sua maggior efficacia, col rischio sempre presente che dietro alle richieste di “eliminazione degli adempimenti formali’ (parola d’ordine sempreverde da parte delle imprese), si nascondano peggioramenti sostanziali della normativa di prevenzione.

3 – Si sostiene il superamento dell’attuale sistema di Vigilanza motivandolo con la scarsa omogeneità di intervento, ignorando con superficialità disarmante una serie di elementi importanti, quali ad esempio:
– esso è legato all’architettura istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale organizzato su base regionale;
– in gran parte l’attività degli Organi di Vigilanza è esercitata su indirizzo del PM, il quale gode dell’autonomia prevista in Costituzione per la magistratura;
– esistono già Organismi istituzionali (previsti dallo stesso TU 81) preposti all’emanazione di linee di indirizzo per l’applicazione omogenea delle norme (dormienti, colpevolmente depotenziati e/o sottoutilizzati), come i vari comitati previsti dagli articoli 6, 7, 12 dello stesso TU. della Conferenza Stato-Regioni nelle sue articolazioni Sanitarie ;
– la esplicita indicazione di tornare sotto un unico Ente di Vigilanza (ieri il ministero del lavoro, oggi l’INL?), non tiene conto dell’esperienza del passato certamente non brillante e sempre a rischio di condizionamenti burocratici e politici “centrali”;
– una “particolare attenzione” viene dedicata alle responsabilità penali prospettando addirittura una sibillina modifica del codice penale, specifica a tutela dei datori di lavoro in quanto tali, sul tema delle responsabilità per malattie professionali, “rispetto ad altri elementi, estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro”. Questo proprio nei giorni in cui si discute dell’assoluzione dei vertici della Pirelli per le centinaia di morti per amianto.

4 – i RLS saranno eletti solo all’interno delle RSU, condizionandone l’attività alle – pur utili e pienamente legittime –logiche della contrattazione, le quali restano tuttavia estranee e spesso dannose ai fini del rispetto delle norme poste a salvaguardia della salute e sicurezza.

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