sabato 8 settembre 2018

pc 8 settembre - NO TAV: "PARTECIPARE AD UNA MANIFESTAZIONE NON E' REATO"

No Tav, il giudice smonta il "concorso morale" invocato dal pm: "Non basta essere presente a scontri per subire una condanna"

Le motivazioni dell'assoluzione di 27 attivisti che, con altri, avevano fatto irruzione nella sede dell'impresa Itinera imbrattando alcuni mezzi

La semplice presenza sul luogo di scontri o di incidenti di piazza non basta a portare a una condanna. E' il principio seguito dal tribunale di Torino - che ha respinto la tesi della procura - nella sentenza con cui lo scorso maggio sono stati assolti 27 attivisti No Tav dalle accuse di "deturpamento" per una incursione, a Salbertrand, in Valle di Susa, nella sede operativa della ditta Itinera: l'episodio risale al 14 giugno 2013, il pm aveva chiesto condanne dai 3 ai 7 mesi di reclusione.

Le motivazioni sono state redatte dal giudice Marco Picco della terza sezione penale, presieduta da Pier Giorgio Balestretti. Alla manifestazione contro l'Itinera (un sit in e una successiva intrusione nella sede, dove furono tracciate delle scritte con lo spray su alcuni mezzi di cantiere) presero parte
una quarantina di persone ma "considerando - che non è stato possibile identificare gli autori materiali dell'imbrattamento occorre chiedersi se tutti gli imputati possano rispondere, sotto il profilo della concorso morale, nella condotta delittuosa". "Ad avviso del tribunale - è la conclusione dei giudici - la prova della responsabilità penale degli imputati non può ricavarsi, come invece sembra ipotizzare l'accusa, sulla base del dato assiomatico per cui la mera presenza sul teatro degli scontri rafforza di per sé il proposito delittuoso di chi materialmente si rende responsabile della violenza".

Servono infatti, sottolinea il giudice, tre condizioni per arrivare a un giudizio di colpevolezza di chi partecipa a manifestazioni di piazza che danno luogo a episodi di violenza: "Ad avviso del tribunale - si legge - onde garantire il rispetto del principio della responsabilità personale è necessario: a) che sia provato che la presenza dei manifestanti non era mera e inerte; b) che sia provato che la condotta dei manifestanti si sia risolta in un contributo, causale o agevolatore, alla commissione del fatto; c) contributo che deve essere consapevole del contesto, del fatto che il contributo individuale si colloca nel contesto, del fatto che vi sono dei concorrenti".

In questo caso le forze dell'ordine non erano riuscite a identificare con precisione gli autori (in mezzo a una quarantina di partecipanti alla dimostrazione) di una serie di imbrattamenti compiuti all'interno dell'Itinera.
Il tribunale osserva che "le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico sono fenomeni sociali articolati in cui le persone partecipano con intenzioni magari comuni sotto il profilo delle idee ma, talora, con intenti pratici ben differenti". E secondo i giudici, dopo aver tenuto "nel dovuto conto la complessità del fenomeno sociale", bisogna ritenere che "non possa essere assiomaticamente recepita l'ipotesi d'accusa che sovrappone la mera presenza alla prestazione causale della commissione del reato, anche perché, portando l'ipotesi alle estreme conseguenze, si costruirebbe uno schematismo per cui 'tutti concorrono in tutto'".

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