mercoledì 26 gennaio 2011

pc quotidiano 26 gennaio - dal processo Thyssenkrupp torino d

PROCESSO THYSSENKRUPP: UDIENZA DEL 25 GENNAIO




(ricevo ed inoltro, per gentile concessione di Elena di Agenda Rossa)

ore 9,35 entra la corte.
In aula tutti gli avvocati della Difesa: Zaccone, Anglesio, Coppi, Audisio, Garaventa, gli avvocati della parte Civile, il pubblico Ministero è rappresentato dai PM Laura Longo e Francesca Traverso.
Il presidente esordisce con una raccomandazione ai familiari e ai superstiti presenti in aula. Pur comprendendo che, molto probabilmente, le affermazioni della Difesa potrebbero suscitare animosità, li richiama ad un comportamento corretto, e, se non in grado di esercitarlo, di uscire dall'aula permettendo lo svolgimento del processo.
Inizia l'avvocato Franco Coppi in qualità di difensore del principale imputato: l'amministratore Delegato Herald Espenhahn, e lo fa, diamo a Cesare quel che è di Cesare, cercando di calmare gli animi, dicendo che si rende conto di difendere una causa impopolare... che si rende conto del dolore dei familiari delle vittime... e che, sia lui che i suoi colleghi, sentono il ''peso anche fisico'' della grande impopolarità, che questo processo reca loro. Ricorda che hanno subito offese... che sono stati chiamati ''servi'' e che sono stati costretti prima di entrare in tribunale a ritirare dei volantini che li definivano ''mercenari degli stragisti''. Ribadisce che se fosse stato parente delle vittime, forse avrebbe reagito anche peggio, ma ricorda che lui, come i suoi colleghi, sono avvocati e che fanno il loro dovere nè più nè meno dei Pubblici Ministeri! Prestano il loro contributo affinchè la legge venga applicata! Ricorda che in questa sede vale solo la legge e che assieme alla corte faranno in modo che la legge venga applicata!
Nei confronti dell'imputato Espenhahn l'accusa è di omicidio volontario.
Ricorda che il PM ha dimostrato che l'imputato non ha agito volontariamente ma che ha agito accettando il rischio di quel che ''avrebbe'' potuto succedere, quindi non dolo intenzionale ma dolo eventuale.
Cosa è il dolo eventuale sul piano normativo? Il nostro codice NON prevede dolo eventuale ma solo dolo intenzionale ... Parla di colpa cosciente e la paragona al lanciatore di coltelli e alla sua partner. Porta in esempio il lanciatore di coltelli, che è bravissimo, ma va da sè che un rischio c'è... ma con questo non è detto che lui sia un omicida. Altro esempio quello del Chirurgo inesperto che deve fare un intervento... non può tirarsi indietro deve farlo, pur mettendo sul piatto della bilancia la sua inesperienza... pur senza voler uccidere nessuno ma accettando i rischi... quindi sostiene che per condannare qualcuno a dolo eventuale - ammesso che possa essere possibile - in quanto non esistente nella normativa attuale - non basta il sospetto ma ci vuole qualche cosa di più.
Sostiene che si potrebbe accusare di dolo eventuale solo se si avesse la sicurezza che l'imputato, pur sapendo che i risultati della sua condotta avrebbero causato la morte di 7 persone, avrebbe fatto le stesse cose che ha scelto di fare! Quindi so che moriranno ma lo faccio lo stesso! Insiste sul fatto che il dolo non deve essere ingigantito per provare una colpa che non si può provare.
Non vuole che la corte consideri il dolo eventuale come una scorciatoia visto che non si riesce a provare il dolo diretto. Bisogna capire se l'imputato è un assassino. In fondo era sempre stato attento alla salute dei suoi dipendenti, alla sicurezza dei lavoratori... solo a Torino rinuncia a tutto ciò? Fingiamo di credere che tutti i guai che c'erano alla Thyssen fossero tali da portare alla morte... fa di Espenhahn un assassino o si è solo sbagliato nella valutazione?
Continua dicendo che non possiamo entrare nell'animo delle persone ma che dobbiamo avere dei criteri di valutazione. Chiede quindi se è possibile che l'imputato si sia seduto al tavolino e abbia deciso di scegliere tra il fattore economico e la salvguardia delle persone fisiche? (n.d.r. ovviamente l'imputato non è presente... perchè a questa domanda mi sarebbe piaciuto guardarlo in faccia). Per ultimo dice che l'imputato non era a conoscenza dello stato dello stabilimento in quanto era parecchio tempo che non andava a controllare.
Quindi non possono essere a lui imputati i reati di omicidio e incendio!
ore 12.00 Avvocato Zaccone
e qui per me il problema è enorme perchè questo signore sguazza nelle norme e nei cavilli... cercare di tirare le fila di quel che dice non è uno scherzo! Sembra l'azzeccagarbugli... comunque mi è parso di capire - prendete con le molle quanto segue - in questo processo si contesta lo stesso fatto per due volte in modo diverso omicidio colposo e omicidio doloso. Parla di esclusione di concorso di reati nello stesso processo portando l'esempio di una rapina a cui viene contestato il furto.
Il reato di omicidio colposo è solo l'omessa segnalazione di norme di sicurezza... Quindi il fatto contestato non costituisce omicidio colposo ma è solo responsabilità dell'Ente di Vigilanza di non aver attuato in pieno il modello previsto da Confindustria in materia di sicurezza.
Era stata prevista l'attuazione delle modifiche per l'adeguamento della legge 237 e mancava solo la firma dell'approvazione prevista a dicembre.
Quindi l'imputato aveva delegato il comitato di vigilanza per il controllo della sicurezza. Controlli che erano stati approvati sulla carta e che aspettavano di essere attuativi a dicembre.
In questo caso la società deve rispondere per i reati commessi dai suoi dirigenti (Comitato di vigilanza) ma non si parla di omicidio colposo ma solo di inosservanza delle regole. Bisogna capire quindi, se stiamo parlando di responsabilità penale o amministrativa. Qui parla di Diritto Penale Nucleare, dove pare esserci una convergenza di responsabilità. Se la persona fisica è anche nell'organismo di controllo si ha in questo caso un' unione di responsabilità e non si piò triplicare la pena per un fatto unico. Quindi è necessario stabilire se parliamo di ''penale'' o ''amministrativo''.
Avv. Nicoletta Garaventa
Si occupa delle sanzioni che trova troppo onerose nei confronti dell'azienda. Si chiede se la somma di 1.5 Mio di euro non sia troppo alta visto che l'azienda ha già risarcito i parenti delle vittime.
Ricorda che le sanzioni interdittive richieste non si dovrebbero applicare immediatamente ma dovrebbero essere valutate... Ricorda inoltre che le ricadute di tali sanzioni potrebbero essere spaventose per la società e per i dipendenti, ribadisce che i lavoratori di Terni sono preoccupati ... chiede quindi che non vengano pubblicate le sentenze sui giornali di tiratura internazionale, che causando una pessima pubblicità... potrebbero mettere in crisi posti di lavoro (mamma mia poveri giudici... n.r.d.)
Ricorda che la somma di 800.000 euro di cui si chiede la confisca , pari al risparmio fatto dalla Thyssen per l'inadempienza alle norme di sicurezza, è una richiesta di pura fantasia... Sostiene che è impossibile determinare il profitto nei reati colposi! Chiede quindi che la corte, in via subordinata, voglia tenere conto delle sanzioni nella misura più bassa prevista dalla legge, che voglia evitare la pubblicazione delle sentenze su testate a tiratura internazionale e che non venga applicata la confisca di 800.000 euro.

Torino, 25 gennaio 2011




Stefano Ghio - Rete sicurezza Torino

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